Appartamento condominiale – furto –  ponteggi esterni per ristrutturazione edificio – corresponsabilità appaltatore e condominio  – sussiste

Nel caso di commissione di un furto in un appartamento condominiale agevolato dalla presenza di ponteggi esterni per la ristrutturazione dell’edificio, la responsabilita’ del condominio a titolo di custodia si affianca a quella dell’appaltatore di cui all’articolo 2043 cod. civ., perche’ sul condominio grava l’obbligo di vigilare e custodire il soggetto a cui sono affidati i lavori (Corte  di Cassazione, ordinanza 12 dicembre 2017  n. 29648)

condominio- azioni reali contro singoli condomini o contro terzi – esperibilità – presupposti

In tema di condominio le azioni reali da esperirsi contro i singoli condomini (o contro terzi) e dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarita’, al contenuto o alla tutela dei diritti reali dei condomini su cose o parti dell’edificio comune che esulino dal novero degli atti meramente conservativi (al cui compimento l’amministratore e’ autonomamente legittimato ex articolo 1130 c.c., n. 4) possono essere esperite dall’amministratore solo previa autorizzazione dell’assemblea ex articolo 1131 comma 1, adottata con la maggioranza qualificata di cui all’articolo 1136 c.c.  (Cassazione Civile, Ordinanza 23 Luglio 2018, n. 19489 ).

Condominio – azioni promosse dall’amministratore – riscossione spese condominiali di competenza delle singole unita’ immobiliari di proprieta’ esclusiva  – legittimazione   passiva –  proprietari effettivi di dette unita’

In materia condominiale, nelle azioni promosse dall’amministratore per la riscossione delle spese condominiali di competenza delle singole unita’ immobiliari di proprieta’ esclusiva, sono passivamente legittimati soltanto i rispettivi proprietari effettivi di dette unita’, e non anche coloro che possano apparire tali, a nulla rilevando la reiterazione continuativa di comportamenti propri del condomino, ne’ sussistendo esigenze di tutela dell’affidamento di un terzo di buona fede nella relazione tra condominio e condomino ( Cassazione civile, ordinanza 9 ottobre 23621)

Soprelevazione – difetto di condizioni – statica edificio – azione di accertamento negativo – imprescrittibilità

Nel caso di sopraelevazione effettuata dal proprietario dell’ultimo piano che alteri l’aspetto architettonico dell’intero edificio condominiale, l’azione diretta ad ottenere la “restitutio in integrum”, di cui gli altri condomini sono titolari, e’ soggetta a prescrizione ventennale.  Nell’ipotesi  in cui siano le condizioni statiche dell’edificio a non consentire la soprelevazione, e’ invece imprescrittibile l’azione di accertamento negativo tendente a far valere l’inesistenza del diritto di sopraelevare, mancando un presupposto della sua stessa esistenza (Cassazione civile, ordinanza 23 agosto 2017, n. 20288)

 

 

Condominio – uso cosa comune – divieto di alterare la normale ed originaria destinazione e di impedire il pari uso agli altri condomini.

L’uso della cosa comune da parte di ciascun condomino e’ soggetto, ai sensi dell’articolo 1102 c.c., al duplice divieto di alterarne la normale ed originaria destinazione (per il cui mutamento e’ necessaria l’unanimita’ dei consensi dei partecipanti) e di impedire agli altri condomini di fare parimenti uso della cosa stessa secondo il loro diritto, configurando, pertanto, un abuso la condotta del condomino consistente nella stabile e pressoche’ integrale occupazione di un “volume tecnico” dell’edificio condominiale, mediante il collocamento di attrezzature ed impianti fissi funzionale al miglior godimento della sua proprieta’ individuale” ( Corte di Cassazione, ordinanza 23 giugno 2017, n. 15705)

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Delibera – impugnazione  condomino – attribuzione amministratore ex art. 1131 c.c.- sussistenza- autorizzazione o ratifica dell’assemblea – necessità – esclusione

L’amministratore puo’ resistere all’impugnazione della delibera assembleare e puo’ gravare la relativa decisione del giudice, senza necessita’ di autorizzazione o ratifica dell’assemblea, giacche’ l’esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientra fra le attribuzioni proprie dello stesso . Pertanto, la difesa in giudizio delle delibere dell’assemblea impugnate da un condomino rientra nelle attribuzioni dell’amministratore, indipendentemente dal loro oggetto, ai sensi dell’articolo 1131 c.c.. (Cassazione civile, sentenza n. 7095 del 20.03.2017)

 

Condominio- opere di ristrutturazione edilizia e interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti –   rovina o evidente pericolo di rovina o gravi difetti – incidenza sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene – articolo 1669 c.c.- applicabilità – sussiste

 

L’articolo 1669 c.c. è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest’ultimo. (Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 27 marzo 2017, n. 7756)

Avviso di convocazione assemblea condominiale – presunzione conoscenza – prova a carico del dichiarante. Invio tramite lettera raccomandata – mancata consegna per assenza destinatario – presunzione di conoscenza – rilascio avviso di giacenza presso ufficio postale.

Per ritenere sussistente, secondo l’articolo 1335 c.c., la presunzione di conoscenza, da parte del destinatario, della dichiarazione a questo diretta, occorre la prova, il cui onere incombe al dichiarante, che la dichiarazione sia pervenuta all’indirizzo del destinatario. Tale momento, nel caso in cui la dichiarazione sia stata inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per l’assenza del destinatario (o di altra persona abilitata a riceverla), coincide con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale, e non gia’ con il momento in cui la missiva fu consegnata (Cassazione civile, sentenza n. 22311 del 3 novembre 2016)

Condominio – sottotetto – proprietà comune condominiale – condizioni.

In tema di Condominio il sottotetto è proprietà comune condominiale a meno che non risulti diversamente dall’atto di acquisto o dalle caratteristiche strutturali del sottotetto medesimo. Nel caso in cui non sia evincibile il collegamento funzionale, ovvero il rapporto di accessorieta’ supposto dall’articolo 1117 c.c., tra il sottotetto e la destinazione all’uso comune o all’esercizio di un servizio di interesse comune, in quanto lo stesso sottotetto assolve all’esclusiva funzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall’umidita’ l’appartamento dell’ultimo piano, e non ha dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo, esso va considerato pertinenza di tale appartamento. (Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 23 novembre 2016, n. 23902)

Proprietario ultimo piano edificio condominiale – modifica di una parte del tetto – trasformazione in terrazza od occupazione con altra struttura equivalente od omologa a proprio uso esclusivo – liceità – esclusione

Qualora il proprietario dell’ultimo piano di un edificio condominiale provveda a modificare una parte del tetto trasformandola in terrazza (od occupandola con altra struttura equivalente od omologa) a proprio uso esclusivo, tale modifica e’ da ritenere illecita, non potendo essere invocato l’articolo 1102 c.c., poiche’ non si e’ in presenza di una modifica finalizzata al migliore godimento della cosa comune, bensi’ all’appropriazione di una parte di questa, che viene definitivamente sottratta ad ogni possibilita’ di futuro godimento da parte degli altri, senza che possa assumere rilievo il fatto che la parte di tetto sostituita od occupata permanentemente continui a svolgere la funzione di copertura dell’immobile. (Cassazione Civile, sentenza 15 novembre 2016, n. 23243)