Nel contratto di mediazione, l’affare – da intendersi nel senso di qualsiasi operazione economica generatrice di un rapporto obbligatorio – deve ritenersi concluso, per effetto della “messa in relazione” da parte del mediatore, quando si costituisca un vincolo giuridico che abiliti ciascuna delle parti ad agire per l’esecuzione specifica del negozio o per il risarcimento del danno
In tema di mediazione, l’uso di moduli o formulari non previamente depositati dal mediatore presso la camera di commercio, ai sensi della L. 3 febbraio 1989, n. 39, articolo 5, comma 4, non rende nullo il contratto per difetto di forma (Cassazione civile, ordinanza 14 settembre 2017 nr 21353)