In tema di divorzio ai sensi dell’articolo 4 comma 1, Legge n. 898 del 1970, articolo 4, la domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio (Cassazione civile, ordinanza n. 24099 del 25 novembre 2015)