In ossequio al principio di liberta’ delle forme, il mandato senza rappresentanza per l’acquisto di beni immobili non necessita della forma scritta, che occorre soltanto per gli atti, come la procura, che costituiscono presupposto per la realizzazione dell’effetto reale del trasferimento della proprietà’. (Cassazione civile, sentenza n.22989 in data 11 novembre 2015)