In caso di fallimento del debitore gia’ assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore che abbia. ottenuto l’assegnazione del credito pignorato a norma dell’articolo 553 cod. proc. civ. e’ inefficace, ai sensi dell’articolo 44 L.F., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che l’assegnazione sia stata disposta in data anteriore. L’assegnazione, infatti, non determina l’immediata estinzione del debito dell’insolvente, in quanto, avendo essa luogo “salvo esazione”, l’effetto satisfattivo per il creditore procedente e’ rimesso alla successiva riscossione del credito assegnato, con la conseguenza che e’ al pagamento eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore che deve essere ricollegata l’efficacia estintiva idonea a giustificare la sanzione dell’inefficacia. (Cassazione civile, ordinanza n.1227 del 22 gennaio 2016)