fallimento -imprenditore commerciale -stato di insolvenza – situazione d’impotenza strutturale non transitoria a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni

Lo stato d’insolvenza dell’imprenditore commerciale quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, si realizza in presenza di una situazione d’impotenza strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività (Cassazione civile, ordinanza 10 Giugno n. 15572).

Domanda di fallimento – azione a contenuto meramente processuale – accertamento del credito incidentale. Creditore ex articolo 6 L.F. – credito idoneo in prospettiva a giustificare azione esecutiva.

La domanda di fallimento rappresenta un’azione a contenuto meramente processuale, rispetto alla quale l’accertamento del credito si pone come incidentale ai fini della legittimazione al ricorso.  Ai fini della individuazione del soggetto legittimato ai sensi dell’art. 6 l.f.,, «creditore» è chiunque vanti un credito nei confronti dell’imprenditore, non necessariamente certo, liquido, esigibile, ma anche non ancora scaduto o condizionale, non ancora munito di titolo esecutivo, sia pure idoneo, in prospettiva, a giustificare un’azione esecutiva e che deve essere oggetto di mera delibazione incidentale del giudice fallimentare. (Corte D’Appello di L’Aquila, sentenza n. 1769/2017  pubblicata il 2/10/2017)

Domanda concordato preventivo – finalità – differimento fallimento – inammissibilità – sussiste.                                                                                          Abuso del processo – violazione canoni correttezza e buona fede – perseguimento finalità eccedenti o deviate da quelle previste   da ortdinamento – sussiste

La domanda di concordato preventivo presentata dal debitore non per regolare la crisi dell’impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l’ordinamento li ha predisposti. (Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 16 maggio 2017, n. 12066)

Dichiarazione di fallimento,  decreto ingiuntivo privo del decreto di esecutorieta’  –  passaggio  in cosa giudicata formale e sostanziale-esclusione -opponibilità al fallimento – esclusione

 

Il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorieta’ non e’ passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non e’ opponibile al fallimento, neppure nell’ipotesi in cui il decreto ex articolo 647 c.p.c. venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito, deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi della Legge Fallimentare, articolo 52. (Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 26 aprile 2017, n. 10208)

Fallimento del debitore gia’ assoggettato ad espropriazione presso terzi – pagamento eseguito dal terzo debitore dopo la dichiarazione di fallimento al creditore divenuto assegnatario prima del fallimento – inefficacia.

In caso di fallimento del debitore gia’ assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore che abbia. ottenuto l’assegnazione del credito pignorato a norma dell’articolo 553 cod. proc. civ. e’ inefficace, ai sensi dell’articolo 44 L.F., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che l’assegnazione sia stata disposta in data anteriore. L’assegnazione, infatti, non determina l’immediata estinzione del debito dell’insolvente, in quanto, avendo essa luogo “salvo esazione”, l’effetto satisfattivo per il creditore procedente e’ rimesso alla successiva riscossione del credito assegnato, con la conseguenza che e’ al pagamento eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore che deve essere ricollegata l’efficacia estintiva idonea a giustificare la sanzione dell’inefficacia. (Cassazione civile, ordinanza n.1227 del 22 gennaio 2016)