Nel caso in cui la parte inadempiente restituisca la somma versatale a titolo di caparra confirmatoria dall’altra parte contrattuale, non viene meno il diritto della parte adempiente a pretendere il doppio della caparra, da far valere, ove non emerga in senso contrario un’univoca volonta’ abdicativa del suo diritto da parte del creditore, mediante l’esercizio del recesso, anche con la proposizione di apposita domanda giudiziale in caso di mancata conformazione spontanea dell’inadempiente al relativo obbligo. (Cassazione civile, sentenza 12 luglio 2021 n. 19801)