art. 2051 c.c. – responsabilità – prova del fatto dannoso e del nesso di causalità con cosa in custodia -necessità – sussiste.

La responsabilità ex art. 2051 c.c. richiede la prova del fatto dannoso e del nesso di causalità del danno con la cosa in custodia. Questa prova non può considerarsi raggiunta quando le condizioni dei luoghi non siano tali da costituire una pericolosità intrinseca della cosa, né quando vi è prova di una condotta imprudente del danneggiato che, essendo pienamente in condizioni di farlo, non ha posto in essere le dovute cautele nell’uso della cosa.(Cassazione civile, ordinanza 9 luglio 2019, n. 18319)

appalto – danni subiti  da terzi – responsabilità – danni derivanti dall’attività dell’appaltatore e danni derivanti dalla cosa oggetto dell’appalto – distinzione – necessità

Nel  caso di danni subiti da terzi nel corso dell’esecuzione di un appalto, bisogna distinguere tra i danni derivanti dall’attivita’ dell’appaltatore e i danni derivanti dalla cosa oggetto dell’appalto; per i primi si applica l’articolo 2043 c.c. e ne risponde di regola esclusivamente l’appaltatore, salvo il caso in cui il danneggiato provi la una concreta ingerenza del committente nell’attivita’ stessa e/o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo; per i secondi risponde (anche) il committente ai sensi dell’articolo 2051 c.c., in quanto l’appalto e l’autonomia dell’appaltatore non escludono la permanenza della qualita’ di custode della cosa da parte del committente. (Sentenza 28 settembre 2018, n. 23442)

articolo 2051 c.c. – responsabilità  custode  – danni  cagionati da cosa custodita – criterio di imputazione  responsabilità caso fortuito  –  fatto naturale o del terzo-   imprevedibilita’ ed inevitabilita’  da un punto di vista oggettivo   – 

L’articolo 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilita’ che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicche’ incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosita’ o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.

Il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, e’ connotato da imprevedibilita’ ed inevitabilita’, da intendersi pero’ da un punto di vista oggettivo e della regolarita’ causale (o della causalita’ adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall’accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere” (Cassazione civile,  ordinanza 1 febbraio 2018, n. 2482)