Nell’appalto il direttore dei lavori deve avere le competenze per controllare la corretta esecuzione delle opere.

Nel contratto di appalto, il direttore dei lavori, quale rappresentante del committente, deve avere le competenze necessarie per controllare la corretta esecuzione delle opere da parte dell’appaltatore e dei suoi ausiliari, essendo altrimenti tenuto ad astenersi dall’accettare l’incarico o a delimitare, sin dall’origine, le prestazioni promesse. Il direttore dei lavori, pertanto, è responsabile nei confronti del committente, se non rileva in corso d’opera l’inadeguatezza delle opere strutturali, benché affidate ad altro professionista, salvo che dimostri che i vizi potevano essere verificati solo a costruzione ultimata. (Cassazione Civile, Ordinanza 4.07.2023 n. 18839). 

Consegna e accettazione dell’opera nel contratto d’appalto.

Nell’appalto, ai sensi dell’art. 1665, comma 4, cod. civ., è necessario distinguere tra atto di “consegna” e atto di “accettazione” dell’opera. La prima è un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente. La seconda richiede, al contrario, che il committente esprima (anche “per facta concludentia”) il gradimento dell’opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale che comporta effetti ben determinati, quali l’esonero dell’appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo. (Cassazione civile, Ordinanza 23 settembre 2022 n. 27915)

Come distinguere la vendita dall’appalto?

Per distinguere la vendita dall’appalto, quando alla prestazione di fare, caratterizzante l’appalto, si affianchi quella di dare, tipica della vendita, si deve valutare la prevalenza o meno del lavoro sulla materia, considerando la volontà dei contraenti oltre che il senso oggettivo del negozio, per accertare se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell’opera ed il lavoro lo scopo del contratto (appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa l’effettiva finalità del contratto (vendita) (Cassazione civile, Ordinanza 22 agosto 2022 n. 25093).

Appalto e concorrente inadempimento dell’appaltatore e del direttore dei lavori

Qualora il danno subito dal committente rientri nell’ambito dell’art. 1669 c.c., e sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell’appaltatore e del direttore dei lavori entrambi rispondono dei danni in solido.

Per l’esistenza della solidarietà è, infatti; sufficiente che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse.

Il vincolo di responsabilità solidale trova fondamento nel principio di cui all’articolo 2055 c.c. a nulla rilevando la natura e la diversità dei contratti cui si collega la responsabilità, essendo sia l’appaltatore che il direttore dei lavori, con le rispettive azioni od omissioni, entrambi autori dell’unico illecito extracontrattuale, e quindi tenuti a risarcire integralmente i danneggiati ( Cassazione civile, Ordinanza 19 luglio 2022 n. 22575).

L’art. 1665 c.c., in materia di appalto, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi l’accettazione da parte del committente

L’art. 1665 c.c., in materia di appalto, pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell’opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell’accettazione da parte del committente e, in particolare, al comma 4 prevede come presupposto dell’accettazione tacita la consegna dell’opera al committente e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte di quest’ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica. (Cassazione civile,Sentenza 3 giugno 2020, n. 10452)

appalto – costruzione immobile eseguiti senza rispetto concessione edilizia – distinzione tra difformità totale e parziale- necessità – sussiste

Nel contratto di appalto avente ad oggetto la costruzione di immobili eseguiti senza rispettare la concessione edilizia, occorre distinguere le ipotesi di difformità totale e parziale. Nel primo caso, che si verifica quando l’edificio realizzato è radicalmente diverso per caratteristiche tipologiche e volumetrie, l’opera è da equiparare a quella posta in essere in assenza di concessione, con conseguente nullità del detto contratto per illiceità dell’oggetto e violazione di norme imperative; nel secondo, invece, che ricorre quando la modifica concerne parti non essenziali del progetto, tale nullità non sussiste (Cassazione civile, Ordinanza 30 aprile 2019, n. 11469)

Responsabilità per vizi palesi – consegna opera e sua accettazione – esclusione responsabilità appaltatore ; responsabilità per vizi occulti – consegna opera e sua accettazione – non esclude responsabilità appaltatore.

La consegna dell’opera e la sua accettazione (anche se presunta a norma dell’articolo 1665 c.c., comma 3), libera l’appaltatore esclusivamente dalla responsabilita’ per vizi palesi e riconoscibili dal committente, i quali devono essere necessariamente esser fatti valere in sede di verifica o collaudo .
Se invece trattasi di vizi occulti o non immediatamente rilevabili, l’appaltatore non e’ liberato dalla garanzia, salvo che i difetti non siano denunciati tempestivamente.
Ne consegue che, in tali ipotesi, la prescrizione del diritto alla garanzia inizia a decorrere dalla scoperta, la quale e’ da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza della loro dipendenza dalla imperfetta esecuzione dell’appalto mediante le necessarie indagini tecniche, con accertamento rimesso al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimita’, salvo che per vizi di motivazione (Cassazione civile, Sentenza 3 gennaio 2019, n. 11)


appaltatore – opere edilizie – strutture o basamenti preesistenti – verifica idoneità strutture – necessità – sussiste

Nel caso di  di opere edilizie da eseguirsi su strutture o basamenti preesistenti o preparati dal committente o da terzi, l’appaltatore viola il dovere di diligenza stabilito dall’articolo 1176 c.c. se non verifica, nei limiti delle comuni regole dell’arte, l’idoneita’ delle anzidette strutture a reggere l’ulteriore opera commessagli, e ad assicurare la buona riuscita della medesima, ovvero se, accertata l’inidoneita’ di tali strutture, procede egualmente all’esecuzione dell’opera. (Corte  Suprema di Cassazione, Ordinanza 27 settembre 2018, n. 23174)

appalto – danni subiti  da terzi – responsabilità – danni derivanti dall’attività dell’appaltatore e danni derivanti dalla cosa oggetto dell’appalto – distinzione – necessità

Nel  caso di danni subiti da terzi nel corso dell’esecuzione di un appalto, bisogna distinguere tra i danni derivanti dall’attivita’ dell’appaltatore e i danni derivanti dalla cosa oggetto dell’appalto; per i primi si applica l’articolo 2043 c.c. e ne risponde di regola esclusivamente l’appaltatore, salvo il caso in cui il danneggiato provi la una concreta ingerenza del committente nell’attivita’ stessa e/o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo; per i secondi risponde (anche) il committente ai sensi dell’articolo 2051 c.c., in quanto l’appalto e l’autonomia dell’appaltatore non escludono la permanenza della qualita’ di custode della cosa da parte del committente. (Sentenza 28 settembre 2018, n. 23442)

Fatto illecito imputabile a piu’ persone –   responsabilita’ solidale –  “diversa gravita’ delle rispettive colpe” e  “diseguale efficienza causale di esse”  – rilevanza  ai soli  fini del regresso. Appaltatore  –  osservanza  criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidato – obbligo controllo  bonta’  progetto o delle istruzioni impartite dal committente – sussiste. Appaltatore – progetto  e/o  istruzioni palesemente errate –  esenzione  da responsabilita’ – condizioni 

Nel caso di  responsabilita’ solidale per fatto illecito imputabile a piu’ persone, il vincolo di’ solidarieta’ che lega i coautori del fatto dannoso comporta che il danneggiato possa pretendere la totalita’ della prestazione anche da uno solo dei coobbligati, mentre la “diversa gravita’ delle rispettive colpe” e la “diseguale efficienza causale di esse” possono avere rilevanza solo ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili, e cioe’ ai fini dell’azione di regresso.

L’appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli (articolo 1176 c.c., comma 2), e’ obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bonta’ del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, puo’ andare esente da responsabilita’ soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest’ultimo: in mancanza di tale prova, l’appaltatore e’ responsabile per i ritardi, le imperfezioni o i vizi dell’opera.  senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, ne’ l’efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori. (Cassazione civile Ordinanza 27 marzo 2018, n. 7553)