appalto – costruzione immobile eseguiti senza rispetto concessione edilizia – distinzione tra difformità totale e parziale- necessità – sussiste

Nel contratto di appalto avente ad oggetto la costruzione di immobili eseguiti senza rispettare la concessione edilizia, occorre distinguere le ipotesi di difformità totale e parziale. Nel primo caso, che si verifica quando l’edificio realizzato è radicalmente diverso per caratteristiche tipologiche e volumetrie, l’opera è da equiparare a quella posta in essere in assenza di concessione, con conseguente nullità del detto contratto per illiceità dell’oggetto e violazione di norme imperative; nel secondo, invece, che ricorre quando la modifica concerne parti non essenziali del progetto, tale nullità non sussiste (Cassazione civile, Ordinanza 30 aprile 2019, n. 11469)

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