coniuge – nuova famiglia di fatto –  presupposto per la riconoscibilita’ dell’assegno a carico dell’altro coniuge- esclusione  

L’instaurazione da parte del coniuge di una nuova famiglia, ancorche’ di fatto, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilita’ dell’assegno a carico dell’altro coniuge, rescindendo ogni connessione con il modello di vita caratterizzante la pregressa fase di convivenza matrimoniale; il relativo diritto rimane definitivamente escluso, essendo la formazione di una famiglia di fatto – costituzionalmente tutelata ai sensi dell’articolo 2 Cost., come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalita’ dell’individuo espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole (Cassazione Civile, Sentenza 27 giugno 2018, n. 16982)

morte del coniuge – giudizio di separazione o divorzio – pendenza – cessazione materia contendere 

La morte del coniuge, in pendenza di giudizio di separazione o divorzio, anche nella fase di legittimita’ davanti alla Corte  di Cassazione, fa cessare il rapporto coniugale e la stessa materia del contendere sia sul giudizio relativo allo status che su quello relativo alle domande accessorie. Tale principio legale deve estendersi anche alle domande accessorie che sono “autonomamente” sub judice al momento della morte del coniuge nei cui confronti era stato richiesto l’assegno (Cassazione  civile,  sentenza 20 febbraio 2018, n. 4092)

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Conservazione del tenore di vita matrimoniale – parametro di riferimento utilizzabile’ ai fini del giudizio sull’an debeatur e di quello sul quantum debeatur – esclusione

La conservazione del tenore di vita matrimoniale, posto a sostegno della richiesta di quantificazione dell’assegno in misura superiore a quella riconosciutale, non costituisce piu’ un parametro di riferimento utilizzabile ne’ ai fini del giudizio sull’an debeatur ne’ di quello sul quantum debeatur, la cui determinazione e’ finalizzata a consentire all’ex coniuge il raggiungimento dell’indipendenza economica (Cassazione  Civile, ordinanza 7 febbraio 2018, n. 3015)

 

assegno di divorzio – riferimento al tenore di vita pregresso – rilevanza  – esclusione –  assegno  di divorzio –  autosufficienza economica del richiedente- rilevanza – sussiste

Ai fini dell’ammissibilità dell’assegno di divorzio, non è corretto  il riferimento al tenore di vita pregresso,  che va sostituito  con quello dell’ autosufficienza economica del richiedente.

L’autosufficienza economica  va collegata a specifici parametri che vanno adeguati  alla fattispecie concreta : il possesso di redditi di qualsiasi specie, di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri imposti e del costo della vita nel luogo di residenza; le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale; la stabile disponibilità di una casa di abitazione, salvo ovviamente altri elementi che potranno rilevare nelle singole fattispecie. (Cassazione civile, sentenza  26 gennaio 2018, nr 2043)

 

Assegno di mantenimento – divorzio – indagini patrimoniali tramite polizia tributaria – regola generale sull’onere della prova – deroga

In tema di determinazione dell’assegno di mantenimento in sede di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, l’esercizio del potere del giudice che, ai sensi della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 9, puo’ disporre – d’ufficio o su istanza di parte – indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria, costituisce una deroga alle regole generali sull’onere della prova; l’esercizio di tale potere discrezionale non puo’ sopperire alla carenza probatoria della parte onerata, ma vale ad assumere, attraverso uno strumento a questa non consentito, informazioni integrative del “bagaglio istruttorio” gia’ fornito, incompleto o non completabile attraverso gli ordinari mezzi di prova; tale potere non puo’ essere attivato a fini meramente esplorativi, sicche’ la relativa istanza e la contestazione di parte dei fatti incidenti sulla posizione reddituale del coniuge tenuto al predetto mantenimento devono basarsi su fatti specifici e circostanziati. (Suprema Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 20 febbraio 2017, n. 4292)