D.lgs. n. 122 del 2005 –  immobile da costruire per il quale sia stato richiesto permesso a costruire –  fideiussione  – mancato rilascio – nullità di protezione – dato caratterizzante – collocazione nell’alveo  del prescritto procedimento amministrativo

Il dato caratterizzante della  disciplina  del  d.lgs. n. 122 del 2005  nella parte in cui prevede che  il costruttore è obbligato, a pena di nullità del contratto, a procurare il rilascio ed a consegnare all’acquirente una fideiussione di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e deve ancora riscuotere dall’acquirente prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire per il quale sia stato richiesto il permesso a  costruire, è costituito  dalla sua collocazione nell’alveo del prescritto procedimento amministrativo di rilascio del permesso di costruire e di verifica della compatibilità di ciò che l’imprenditore sta costruendo – o si accinge a costruire – con la vigente normativa urbanistica. Ciò rappresenta l’elemento differenziale rispetto alla diversa fattispecie dell’immobile da costruire per il quale non sia stato nemmeno richiesto il relativo permesso e che pertanto non vede sorgere nel promittente acquirente quel particolare affidamento nel contesto di legalità in cui si colloca l’iniziativa imprenditoriale di costruzione dell’immobile ove almeno tale permesso sia già stato richiesto.  (Corte Costituzionale sentenza n. 32 del 19 febbraio 2018)

morte del coniuge – giudizio di separazione o divorzio – pendenza – cessazione materia contendere 

La morte del coniuge, in pendenza di giudizio di separazione o divorzio, anche nella fase di legittimita’ davanti alla Corte  di Cassazione, fa cessare il rapporto coniugale e la stessa materia del contendere sia sul giudizio relativo allo status che su quello relativo alle domande accessorie. Tale principio legale deve estendersi anche alle domande accessorie che sono “autonomamente” sub judice al momento della morte del coniuge nei cui confronti era stato richiesto l’assegno (Cassazione  civile,  sentenza 20 febbraio 2018, n. 4092)

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Inosservanza obbligo di fedelta’ coniugale – intollerabilita’  prosecuzione della convivenza ed addebito della separazione – circostanza sufficiente   Relazione di un coniuge con estranei  –   plausibili sospetti di infedelta’   –  offesa alla dignita’ e all’onore dell’altro coniuge – addebitabilità separazione ai sensi dell’articolo 151 c.c. –

L’ inosservanza dell’obbligo di fedelta’ coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave,  di regola sufficiente a determinare l’intollerabilita’ della prosecuzione della convivenza ed a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedelta’ e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi gia’ irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.  La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell’articolo 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui e’ coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedelta’ e, quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignita’ e all’onore dell’altro coniuge. Grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedelta’, l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, e’ onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedelta’ nella determinazione dell’intollerabilita’ della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorita’ della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà ( Cassazione civile, ordinanza 19 febbraio 2018, n. 3923).

Conservazione del tenore di vita matrimoniale – parametro di riferimento utilizzabile’ ai fini del giudizio sull’an debeatur e di quello sul quantum debeatur – esclusione

La conservazione del tenore di vita matrimoniale, posto a sostegno della richiesta di quantificazione dell’assegno in misura superiore a quella riconosciutale, non costituisce piu’ un parametro di riferimento utilizzabile ne’ ai fini del giudizio sull’an debeatur ne’ di quello sul quantum debeatur, la cui determinazione e’ finalizzata a consentire all’ex coniuge il raggiungimento dell’indipendenza economica (Cassazione  Civile, ordinanza 7 febbraio 2018, n. 3015)