Inclusione “forfettaria” delle spese straordinarie nell’ammontare dell’assegno per il mantenimento dei figli: effetti.

L’ inclusione delle spese straordinarie, in via forfettaria, nell’ammontare dell’assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall’art. 155 c.c. e con quello dell’adeguatezza del mantenimento e arrecare pregiudizio alla prole che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell’assegno “cumulativo”, di cure necessarie o di altri indispensabili apporti. (Cassazione civile, Ordinanza 23 gennaio 2020, n. 1562)

I criteri attributivi e determinativi dell’assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio.

I criteri attributivi e determinativi dell’assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l’applicazione dei parametri di cui all’art. 5, comma 6, prima parte, della l. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita – assistenziale perequativa e compensativa – del detto assegno (Corte di Cassazione, Sentenza 11 dicembre 2019, n. 32398)

Nel giudizio di divorzio si può proporre la domanda di modifica delle condizioni della separazione.

È ammissibile nel corso del giudizio di divorzio la proposizione della domanda di modifica delle condizioni della separazione la cui debenza trova il proprio limite temporale nel passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, la quale fa venir meno il vincolo matrimoniale che è il presupposto dei provvedimenti di mantenimento in regime separativo (Cassazione civile, Sentenza 23 ottobre 2019, n. 27205).

La giurisdizione sulle domande di affidamento e mantenimento dei figli appartiene al giudice del luogo in cui il minore risiede abitualmente.

La giurisdizione sulle domande relative all’affidamento dei figli ed al loro mantenimento, ove pure proposte congiuntamente a quella di separazione, appartiene al giudice del luogo in cui il minore risiede abitualmente a norma dell’art.8 del Reg. CE n. 2201/2003. (Cassazione civile, Ordinanza 11 giugno 2019, n. 15728).

assegnazione casa  coniugale –  finalità  esclusiva –  protezione prole.  

L’assegnazione della casa coniugale non rappresenta una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge piu’ debole ed e’ espressamente condizionata soltanto all’interesse dei figli. E’ uno strumento di protezione della prole e non puo’ conseguire altre e diverse finalita’ ( Corte di Cassazione, Ordinanza 12 ottobre 2018, n. 25604)

coniuge – nuova famiglia di fatto –  presupposto per la riconoscibilita’ dell’assegno a carico dell’altro coniuge- esclusione  

L’instaurazione da parte del coniuge di una nuova famiglia, ancorche’ di fatto, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilita’ dell’assegno a carico dell’altro coniuge, rescindendo ogni connessione con il modello di vita caratterizzante la pregressa fase di convivenza matrimoniale; il relativo diritto rimane definitivamente escluso, essendo la formazione di una famiglia di fatto – costituzionalmente tutelata ai sensi dell’articolo 2 Cost., come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalita’ dell’individuo espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole (Cassazione Civile, Sentenza 27 giugno 2018, n. 16982)

morte del coniuge – giudizio di separazione o divorzio – pendenza – cessazione materia contendere 

La morte del coniuge, in pendenza di giudizio di separazione o divorzio, anche nella fase di legittimita’ davanti alla Corte  di Cassazione, fa cessare il rapporto coniugale e la stessa materia del contendere sia sul giudizio relativo allo status che su quello relativo alle domande accessorie. Tale principio legale deve estendersi anche alle domande accessorie che sono “autonomamente” sub judice al momento della morte del coniuge nei cui confronti era stato richiesto l’assegno (Cassazione  civile,  sentenza 20 febbraio 2018, n. 4092)

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Conservazione del tenore di vita matrimoniale – parametro di riferimento utilizzabile’ ai fini del giudizio sull’an debeatur e di quello sul quantum debeatur – esclusione

La conservazione del tenore di vita matrimoniale, posto a sostegno della richiesta di quantificazione dell’assegno in misura superiore a quella riconosciutale, non costituisce piu’ un parametro di riferimento utilizzabile ne’ ai fini del giudizio sull’an debeatur ne’ di quello sul quantum debeatur, la cui determinazione e’ finalizzata a consentire all’ex coniuge il raggiungimento dell’indipendenza economica (Cassazione  Civile, ordinanza 7 febbraio 2018, n. 3015)

 

assegno di divorzio – riferimento al tenore di vita pregresso – rilevanza  – esclusione –  assegno  di divorzio –  autosufficienza economica del richiedente- rilevanza – sussiste

Ai fini dell’ammissibilità dell’assegno di divorzio, non è corretto  il riferimento al tenore di vita pregresso,  che va sostituito  con quello dell’ autosufficienza economica del richiedente.

L’autosufficienza economica  va collegata a specifici parametri che vanno adeguati  alla fattispecie concreta : il possesso di redditi di qualsiasi specie, di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri imposti e del costo della vita nel luogo di residenza; le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale; la stabile disponibilità di una casa di abitazione, salvo ovviamente altri elementi che potranno rilevare nelle singole fattispecie. (Cassazione civile, sentenza  26 gennaio 2018, nr 2043)

 

Assegno di mantenimento – divorzio – indagini patrimoniali tramite polizia tributaria – regola generale sull’onere della prova – deroga

In tema di determinazione dell’assegno di mantenimento in sede di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, l’esercizio del potere del giudice che, ai sensi della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 9, puo’ disporre – d’ufficio o su istanza di parte – indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria, costituisce una deroga alle regole generali sull’onere della prova; l’esercizio di tale potere discrezionale non puo’ sopperire alla carenza probatoria della parte onerata, ma vale ad assumere, attraverso uno strumento a questa non consentito, informazioni integrative del “bagaglio istruttorio” gia’ fornito, incompleto o non completabile attraverso gli ordinari mezzi di prova; tale potere non puo’ essere attivato a fini meramente esplorativi, sicche’ la relativa istanza e la contestazione di parte dei fatti incidenti sulla posizione reddituale del coniuge tenuto al predetto mantenimento devono basarsi su fatti specifici e circostanziati. (Suprema Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 20 febbraio 2017, n. 4292)