Apprezzamento della gravità dell’inadempimento ai sensi dell’art 1455 c.c.

In materia di apprezzamento della gravità dell’inadempimento, ai sensi dell’art. 1455 cod. civ., la previsione di legge viene falsamente applicata se il giudice non individua i parametri in base dei quali afferma che l’inadempimento non può essere giudicato di scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altro contraente.  Questi parametri  non possono prescindere dalle emergenze della causa, conseguentemente il  giudizio non può essere espresso in termini astratti o, comunque, incompatibili con esse”. (Cassazione civile, Ordinanza n.13784, 17 maggio 2024)

Clausola risolutiva espressa e risoluzione di diritto del contratto

La risoluzione di diritto di un contratto, prevista dai contraenti con apposita pattuizione quale conseguenza dell’inadempimento – di qualsiasi entità – di una determinata obbligazione non si verifica automaticamente, ma solo nel momento in cui il contraente, nel cui interesse la clausola sia stata pattuita, comunichi all’altro contraente inadempiente che intende avvalersi della clausola stessa.

Infatti quando il diritto potestativo di risolvere il contratto in forza di tale clausola risulti proposto con domanda giudiziale – non essendo necessario che sia fatto dalla parte fuori del giudizio e prima di questo – la risoluzione retroagisce al momento della domanda e non ad un momento anteriore. (Cassazione civile, ordinanza 8 aprile 2024 n. 9369)

Caparra confirmatoria, diritto di recesso e principio di esecuzione

La consegna di una somma a titolo di caparra confirmatoria, nell’ambito di un contratto avente ad oggetto un preliminare di vendita immobiliare, implica, in caso d’inadempimento, il diritto di recesso secondo la disciplina dell’articolo 1385 c.c., comma 2, esercitabile dalla parte non inadempiente anche se vi sia stato un principio d’esecuzione, vista l’inapplicabilita’ a tale recesso del disposto dell’articolo 1373 c.c., comma 1, dettato in tema di recesso convenzionale (Cassazione civile Ordinanza 27 novembre 2023 n. 32821)

Recesso per inadempimento e caparra confirmatoria

La disciplina dettata dal secondo comma dell’art. 1385 cod. civ., in tema di recesso per inadempimento nell’ipotesi in cui sia stata prestata una caparra confirmatoria, non deroga alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento, consentendo il recesso di una parte solo quando l’inadempimento della controparte sia colpevole e di non scarsa importanza in relazione all’interesse dell’altro contraente. (Cassazione civile, Ordinanza 16 aprile 2021 n.10196)

Risoluzione del contratto per inadempimento e deduzione nel corso del giudizio di fatti diversi da quelli originari

Nel caso di proposizione di una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale, l’attore ha l’onere di indicare le specifiche circostanze materiali lesive del proprio diritto e di allegare le specifiche circostanze integranti l’inadempimento, in quanto l’allegazione costituisce l’imprescindibile presupposto che circoscrive i fatti cui si correla il diritto di difesa, a presidio del contraddittorio.

La deduzione, nel corso del giudizio, di un fatto diverso da quello originario non costituisce una mera “emendatio libelli”, ma configura un mutamento della “causa petendi”, indipendentemente dal fatto che il comportamento successivamente dedotto costituisca, a sua volta, violazione degli obblighi contrattuali. (Cassazione civile, Sentenza 16 aprile 2021 n. 10141).

1755 c.c. – affare- diritto alla provvigione mediatore – nozione – operazione economica generatrice rapporto obbligatorio

Per affare”, da cui, a norma dell’articolo 1755 c.c., sorge il diritto alla provvigione del mediatore, deve intendersi il compimento di un’operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, di un atto, cioe’, in virtu’ del quale sia costituito un vincolo che da’ diritto di agire per l’adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno, sicche’ anche la stipulazione di un contratto preliminare e’ sufficiente a far sorgere tale diritto (Corte di Cassazione, Ordinanza 3 luglio 2018, n. 17319)

contratto preliminare – inadempimento – conseguenze

A fronte di un vincolo contrattuale preliminare ormai perfezionatosi, nel  caso di inadempimento e’  ipotizzabile una pronuncia giudiziale costitutiva dello scioglimento del contratto per effetto della declaratoria di risoluzione per inadempimento ex articolo 1453 c.c., previo accertamento dell’incidenza della gravita’ dell’inadempimento stesso sul funzionamento sinallagmatico. Altrimenti, puo’ darsi un’ipotesi di risoluzione di diritto del contratto, ove sussistano i presupposti dell’essenzialita’ del termine, o della pattuizione di una clausola risolutiva espressa o della previa intimazione d’una diffida ad adempiere (articoli 1454, 1456 e 1457 c.c.). Infine, la sentenza puo’ prendere atto dell’intervenuto esercizio di una facolta’ di recesso, facolta’ attribuita in forza di patto espresso (articolo 1373 c.c.), oppure, in forza del secondo comma dell’articolo 1385 c.c., ove sia stata data una caparra confirmatoria, in forma di risoluzione stragiudiziale del contratto per l’inadempimento della controparte. Se invece la pattuizione intercorsa durante le trattative di acquisto e’ finalizzata ad ulteriori accordi che definiscano i restanti elementi essenziali dell’accordo, e non e’ percio’ ancora qualificabile come contratto preliminare, puo’ ipotizzarsi un rifiuto motivato di procedere nella contrattazione. (Cassazione civile Sentenza 21 maggio 2018, n. 12527)

Inadempimento contrattuale di societa’ di capitali – responsabilita’ risarcitoria degli amministratori – prova della condotta dolosa o colposa degli amministratori, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito dal terzo contraente – necessità.Bilancio contenente indicazioni inveritiere – amministratore che ha concorso alla formazione del bilancio falso – risarcimento danno onere della prova.

Nel caso di inadempimento contrattuale di una societa’ di capitali, la responsabilita’ risarcitoria degli amministratori nei confronti dell’altro contraente non deriva automaticamente da tale loro qualita’, ma implica, secondo la previsione dell’articolo 2395 c.c., la prova di una condotta dolosa o colposa degli amministratori medesimi, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito dal terzo contraente.

In ipotesi di bilancio contenente indicazioni inveritiere, che si assumano avere causato l’affidamento del terzo circa la solidita’ economico-finanziaria della societa’ e la decisione del medesimo di contrattare con essa, il terzo che agisca per il risarcimento del danno avverso l’amministratore che abbia concorso alla formazione del bilancio asseritamente falso e’ onerato di provare non soltanto tale falsita’, ma anche, mediante qualsiasi mezzo di prova, il nesso causale tra il dato falso e la propria determinazione di concludere il contratto, da cui sia derivato un danno in ragione dell’inadempimento della societa’. (Cassazione civile, sentenza n. 17794, 8 settembre 2015)