1755 c.c. – affare- diritto alla provvigione mediatore – nozione – operazione economica generatrice rapporto obbligatorio

Per affare”, da cui, a norma dell’articolo 1755 c.c., sorge il diritto alla provvigione del mediatore, deve intendersi il compimento di un’operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, di un atto, cioe’, in virtu’ del quale sia costituito un vincolo che da’ diritto di agire per l’adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno, sicche’ anche la stipulazione di un contratto preliminare e’ sufficiente a far sorgere tale diritto (Corte di Cassazione, Ordinanza 3 luglio 2018, n. 17319)

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