La consegna di una somma a titolo di caparra confirmatoria, nell’ambito di un contratto avente ad oggetto un preliminare di vendita immobiliare, implica, in caso d’inadempimento, il diritto di recesso secondo la disciplina dell’articolo 1385 c.c., comma 2, esercitabile dalla parte non inadempiente anche se vi sia stato un principio d’esecuzione, vista l’inapplicabilita’ a tale recesso del disposto dell’articolo 1373 c.c., comma 1, dettato in tema di recesso convenzionale (Cassazione civile Ordinanza 27 novembre 2023 n. 32821)
Risoluzione del contratto in via stragiudiziale e diritto di recesso.
Una volta conseguita, attraverso la diffida ad adempiere, la risoluzione di un contratto cui è acceduta la prestazione di una caparra confirmatoria, l’esercizio del diritto di recesso è definitivamente precluso e la parte non inadempiente che abbia limitato fin dall’inizio la propria pretesa risarcitoria alla ritenzione della caparra (o alla corresponsione del doppio di quest’ultima), in caso di controversia, è tenuta ad abbinare tale pretesa ad una domanda di mero accertamento dell’effetto risolutorio (Cassazione civile, Ordinanza 8 giugno 2022 n. 18392.)
Preliminare di compravendita e risoluzione per inadempimento.
Nel contratto preliminare, va qualificata come declaratoria di risoluzione per inadempimento – soggetta, pertanto, alla relativa disciplina generale – e non come esercizio del diritto di recesso, la domanda con cui la parte non inadempiente, che ha conseguito il versamento della caparra, chiede, oltre alla risoluzione del contratto, la condanna della controparte al risarcimento di ulteriori danni.
In tal caso, essa non può incamerare la caparra, che perde la sua funzione di limitazione forfettaria e predeterminata della pretesa risarcitoria e la cui restituzione è ricollegabile agli effetti propri della risoluzione negoziale, ma solo trattenerla a garanzia della pretesa risarcitoria o in acconto su quanto le spetta, a titolo di anticipo dei danni che saranno in seguito accertati e liquidati. (Cassazione civile, Ordinanza, 15.12. 2021 n. 40292).
Recesso per inadempimento e caparra confirmatoria
La disciplina dettata dal secondo comma dell’art. 1385 cod. civ., in tema di recesso per inadempimento nell’ipotesi in cui sia stata prestata una caparra confirmatoria, non deroga alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento, consentendo il recesso di una parte solo quando l’inadempimento della controparte sia colpevole e di non scarsa importanza in relazione all’interesse dell’altro contraente. (Cassazione civile, Ordinanza 16 aprile 2021 n.10196)
contratto preliminare – inadempimento – conseguenze
A fronte di un vincolo contrattuale preliminare ormai perfezionatosi, nel caso di inadempimento e’ ipotizzabile una pronuncia giudiziale costitutiva dello scioglimento del contratto per effetto della declaratoria di risoluzione per inadempimento ex articolo 1453 c.c., previo accertamento dell’incidenza della gravita’ dell’inadempimento stesso sul funzionamento sinallagmatico. Altrimenti, puo’ darsi un’ipotesi di risoluzione di diritto del contratto, ove sussistano i presupposti dell’essenzialita’ del termine, o della pattuizione di una clausola risolutiva espressa o della previa intimazione d’una diffida ad adempiere (articoli 1454, 1456 e 1457 c.c.). Infine, la sentenza puo’ prendere atto dell’intervenuto esercizio di una facolta’ di recesso, facolta’ attribuita in forza di patto espresso (articolo 1373 c.c.), oppure, in forza del secondo comma dell’articolo 1385 c.c., ove sia stata data una caparra confirmatoria, in forma di risoluzione stragiudiziale del contratto per l’inadempimento della controparte. Se invece la pattuizione intercorsa durante le trattative di acquisto e’ finalizzata ad ulteriori accordi che definiscano i restanti elementi essenziali dell’accordo, e non e’ percio’ ancora qualificabile come contratto preliminare, puo’ ipotizzarsi un rifiuto motivato di procedere nella contrattazione. (Cassazione civile Sentenza 21 maggio 2018, n. 12527)
Domanda volta a conseguire, oltre alla risoluzione del contratto per grave inadempimento del promissario acquirente, la condanna al risarcimento di ulteriori danni – qualificazione – domanda di declaratoria di risoluzione di un contratto preliminare
Quella volta a conseguire, oltre alla risoluzione del contratto per grave inadempimento del promissario acquirente, la condanna al risarcimento di ulteriori danni, sia pure da liquidarsi in separata sede, deve essere qualificata come domanda di declaratoria di risoluzione di un contratto preliminare. La parte non inadempiente puo’, infatti, anziche’ esercitare il recesso, chiedere la risoluzione del contratto e l’integrale risarcimento del danno sofferto in base alle regole generali (articolo 1385 c.c., comma 3), e cioe’ sul presupposto di un inadempimento imputabile e di non scarsa importanza. In questo caso non puo’ incamerare la caparra, essendole invece consentito solo trattenerla a garanzia della pretesa risarcitoria o in acconto su quanto spettantele a titolo di anticipo dei danni che saranno in seguito accertati e liquidati. (Cassazione Civile , Sentenza 8 settembre 2017, n. 20957)
Pattuizione caparra confirmatoria – parte adempiente – risarcimento danni – esperibilità due rimedi alternativi e non cumulabili – recesso e ritenzione caparra (o richiesta restituzione doppio) o risoluzione giudiziale contratto e risarcimento danni.
In caso di pattuizione di caparra confirmatoria, ai sensi dell’articolo 1385 c.c., la parte adempiente, per il risarcimento dei danni derivati dall’inadempimento della controparte, puo’ scegliere tra due rimedi, alternativi e non cumulabili tra loro: o recedere dal contratto e trattenere la caparra ricevuta (o esigere il doppio di essa), avvalendosi della funzione tipica dell’istituto, che e’ quella di liquidare i danni preventivamente e convenzionalmente, cosi’ determinando l’estinzione ope legis di tutti gli effetti giuridici del contratto e dell’inadempimento ad esso; ovvero chiedere, con pronuncia costitutiva, la risoluzione giudiziale del contratto, ai sensi degli articoli 1453 e 1455 c.c. ed il risarcimento dei conseguenti danni, da provare a norma dell’articolo 1223 c.c. (Cassazione civile, sentenza 23 marzo 2017, n.7554)