L’articolo 747 del Cc stabilisce che la collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell’immobile al momento dell’apertura della successione. Ai fini del computo di detto valore, non sono irrilevanti, i miglioramenti che abbiano interessato l’immobile fino a quel momento. Ai sensi dell’articolo 748 del Cc va dedotto a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell’aperta successione. Nel caso di alienazione, l’articolo 749 del Cc dispone che i miglioramenti fatti dall’acquirente debbano essere computati nei termini indicati. (Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 6 ottobre 2016, n. 20041)