Il mediatore non può curare gli interessi di uno solo dei contraenti.

Il mediatore non puo’ curare gli interessi di uno solo dei contraenti e non puo’ essere mandatario e rappresentarlo nella stipulazione del contratto, restando limitata la possibilita’ di rappresentanza soltanto nell’esecuzione del contratto concluso con il suo intervento (Cassazione, Ordinanza 20 agosto 2020, n. 17480).

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