Il giudice puo’ limitare l’assegnazione della casa familiare ad una porzione dell’immobile, di proprieta’ esclusiva del genitore non collocatario, anche nell’ipotesi di pregressa destinazione a casa familiare dell’intero fabbricato, ove tale soluzione, esperibile in relazione al lieve grado di conflittualita’ coniugale, agevoli in concreto la condivisione della genitorialita’ e la conservazione dell’habitat domestico dei figli minori. (Cassazione civile, ordinanza 8 giugno 2016 n. 11783)