L’assegnazione dei posti–auto nel cortile comune costituisce manifestazione del potere di regolamentazione dell’uso della cosa comune, consentito all’assemblea del condominio; né tale regolamentazione con relativa assegnazione di singoli posti–auto ai vari condomini determina la divisione del bene comune o la nascita di una nuova figura di diritto reale, limitandosi solo a renderne più ordinato e razionale l’uso paritario della cosa comune.
In mancanza di accordo tra i condomini o di delibera assembleare o addirittura ove l’assemblea non sia stata neppure costituita, la regolamentazione dell’uso della cosa comune ben può essere richiesta al giudice e da lui disposta
(Cassazione civile sentenza n. 23118 del 12 novembre 2015)