Ex convivente more uxorio ed indennizzo per opere realizzate sull’immobile di proprietà del partner

In favore del convivente “more uxorio” che abbia realizzato, a proprie spese, opere sull’immobile di proprietà del partner e che, cessata la convivenza, pretenda di essere indennizzato per le spese sostenute ed il lavoro compiuto, trova applicazione non l’art. 936 c.c., che riguarda solo l’autore delle opere che non abbia con il proprietario del fondo alcun rapporto giuridico di natura reale o personale che gli attribuisca la facoltà di costruire sul suolo, bensì la disposizione di cui all’art. 2041 c.c. sull’arricchimento senza causa. Ciò purché si accerti, tenuto conto dell’entità delle opere in base alle condizioni personali e patrimoniali dei partners, che le spese erano state sostenute ed il lavoro era stato compiuto senza spirito di liberalità, in vista di un progetto di vita comune, e che, realizzando quelle opere, il convivente non aveva intenzione di adempiere ad alcuna obbligazione naturale.
( Cassazione civile, Ordinanza 16 febbraio 2022 n. 5086)

Ex coniuge e nuova convivenza di fatto

Qualora sia accertata l’instaurazione di una stabile convivenza di fatto fra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche all’attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell’ex coniuge in funzione esclusivamente compensativa (Cassazione civile, Ordinanza 18 febbraio 2022 n. 5447).

Genitori non coniugati e non conviventi e mantenimento dei figli

Alla luce dell’art.337 ter comma 4 c.c., anche un accordo negoziale intervenuto tra i genitori non coniugati e non conviventi, al fine di disciplinare le modalità di contribuzione degli stessi ai bisogni e necessità dei figli, è riconosciuto valido come espressione dell’autonomia privata e pienamente lecito nella materia, non essendovi necessità di un’omologazione o controllo giudiziale preventivo. Tuttavia, poiché questo accordo ha ad oggetto l’adempimento di un obbligo “ex lege”, l’autonomia contrattuale delle parti assolve allo scopo solo di regolare le concrete modalità di adempimento di una prestazione comunque dovuta ed incontra un limite, sotto il profilo della perdurante e definitiva vincolatività fra le parti del negozio concluso, nell’effettiva corrispondenza delle pattuizioni in esso contenute all’interesse morale e materiale della prole. (Cassazione civile, Ordinanza 11 gennaio 2022 n. 663).

Doni tra fidanzati: vere e proprie donazioni ?

I doni tra fidanzati, di cui all’articolo 80 c.c., non essendo equiparabili ne’ alle liberalita’ in occasione di servizi, ne’ alle donazioni fatte in segno tangibile di speciale riconoscenza per i servizi resi in precedenza dal donatario, ne’ alle liberalita’ d’uso, costituiscono vere e proprie donazioni, come tali soggette ai requisiti di sostanza e di forma previsti dal codice e possono essere integrati anche da donazioni immobiliari, ivi comprese le donazioni indirette.

Cassazione civile, Ordinanza n. 29980/2021.

Il diritto alla corresponsione del contributo per il mantenimento dei figli sussiste finché non interviene la modifica del provvedimento che ne dichiara l’obbligo.

La decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi ma meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo “status” genitoriale. Il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di questo provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell’obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione (Cassazione civile, Ordinanza,17 febbraio 2021 n. 4224)

La preclusione per il coniuge beneficiario di assegno divorzile in unica soluzione non riguarda anche l’azione di accertamento della comunione “de residuo”

La preclusione per il coniuge beneficiario di assegno divorzile in unica soluzione, di cui all’art. 5, comma 8, l. n. 898 del 1970, di future pretese di carattere economico, non concerne anche l’azione di accertamento della comunione “de residuo” proposta dall’ex coniuge ai sensi degli artt. 177, lett. b) e c), e 178 c.c., trattandosi di pretesa fondata su presupposti e finalità del tutto diversi, visto che questa comunione si costituisce solo su alcuni beni dei coniugi e soltanto se ancora esistenti al momento del suo scioglimento (Cassazione civile, Ordinanza 19 febbraio 2021 n. 4492).

Spese medico/scolastiche straordinarie poste “pro quota” a carico di entrambi i coniugi in sede giudiziale certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi.

In tema di contributo al mantenimento dei figli, le spese scolastiche e mediche straordinarie poste “pro quota” a carico di entrambi i coniugi, in sede giudiziale, pur non essendo ricomprese nell’assegno periodico forfettariamente determinato, ne condividono la natura, qualora si presentino sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, integrando, quali componenti variabili, l’assegno complessivamente dovuto. Di conseguenza il genitore che abbia anticipato queste spese può agire in via esecutiva, per ottenere il rimborso della quota gravante sull’altro, in virtù del titolo sopra menzionato senza doversi munire di uno ulteriore, richiesto solo per quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita della prole. (Cassazione civile, ordinanza 15 Febbraio 2021 n. 3835)

Assegno divorzile e sperequazione tra i redditi dei coniugi

Nel giudizio sull’assegno divorzile il Giudice di merito, è tenuto a valutare condizioni, redditi ed età di entrambi i coniugi.
Nel caso in cui accerti la sperequazione tra i redditi degli stessi, il Giudice ha il compito di verificare se questa sia riconducibile a scelte di vita comune, in ragione delle quali le realistiche aspettative professionali e reddituali del coniuge più debole sono state sacrificate per la famiglia, “nell’accertato suo decisivo contributo alla conduzione familiare alla formazione del patrimonio di ognuno o di quello comune per la durata del matrimonio” . (Cassazione civile, sentenza 28 gennaio 2021, n. 1786.)