Sull’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un preliminare avente ad oggetto un terreno sul quale insistono anche delle costruzioni.

Nel caso sia richiesta l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto preliminare avente ad oggetto un terreno sul quale insistono anche delle costruzioni, non puo’ essere pronunciata sentenza di trasferimento coattivo prevista dall’articolo 2932 c.c., in assenza, non solo del certificato di destinazione urbanistica del terreno ex articolo 30 del D.P.R. n. 380/2001, ma anche della dichiarazione, contenuta nel preliminare, o successivamente prodotta in giudizio, sugli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria, che costituiscono un requisito richiesto a pena di nullita’ dall’art.46 del D.P.R. n. 380/ 2001. (Corte di Cassazione, Ordinanza 2 settembre 2020, n. 18195).

Sulla determinabilità dell’oggetto del contratto preliminare.

Per la determinabilita’ dell’oggetto del contratto preliminare (ed in funzione della susseguente adottabilita’ della sentenza ex articolo 2932 c.c.), si deve considerare la sufficiente indicazione e descrizione degli elementi identificativi del bene che ne costituisce l’oggetto, non essendo rilevanti – ove esso coincida con un immobile – le eventuali vicende successive comportanti modifiche catastali del bene stesso (Cassazione civile, Sentenza 28 Luglio 2020, N. 16078)

Sui criteri per la determinazione dell’assegno di mantenimento dei figli a carico dei genitori.

I genitori hanno l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice nella determinazione dell’assegno deve tenere conto delle esigenze del figlio, del tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonche’ i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 23 luglio 2020, n. 15774)

L’obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore eta’ .

L’obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore eta’ da parte di quest’ultimo; persiste, infatti, finche’ il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica. (Cass. civ. ordinanza n. 1448 del 23.01.2020)

art. 2051 c.c. – responsabilità – prova del fatto dannoso e del nesso di causalità con cosa in custodia -necessità – sussiste.

La responsabilità ex art. 2051 c.c. richiede la prova del fatto dannoso e del nesso di causalità del danno con la cosa in custodia. Questa prova non può considerarsi raggiunta quando le condizioni dei luoghi non siano tali da costituire una pericolosità intrinseca della cosa, né quando vi è prova di una condotta imprudente del danneggiato che, essendo pienamente in condizioni di farlo, non ha posto in essere le dovute cautele nell’uso della cosa.(Cassazione civile, ordinanza 9 luglio 2019, n. 18319)

mezzi necessari  per  mantenimento figli  minori  – obbligo ascendenti – carattere  sussidiario rispetto ad obbligo genitori – sussiste

L’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari  per  adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori – va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti e’ subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore e’ in grado di mantenerli; cosi’ come il diritto agli alimenti ex articolo 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell’impossibilita’ di reperire attivita’ lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo (Corte di Cassazione, ordinanza 2 maggio 2018)

Corte di Cassazione, sezione sesta, ordinanza 2 febbraio 2018, n.2608.

Corte di Cassazione, sezione sesta, ordinanza 2 febbraio 2018, n.2608.

(…omissis…)

Considerato

La motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata.

Il ricorso è manifestamente fondato e deve essere accolto.

La sentenza impugnata fa applicazione del principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui, ai fini della legittimità dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all’art. 650 cod. proc. civ.) non è sufficiente l’accertamento dell’irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova – il cui onere incombe sull’opponente – che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l’atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell’opposizione tardiva di cui all’art. 650 cod. proc. civ., in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita dall’opponente, sulla stessa ricade l’onere di provare il fatto relativo all’eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell’ingiunto che sia in grado di rendere l’opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile (Sez. U, Sentenza n. 14572 del 22/06/2007, Rv. 597389).

L’interpretazione e l’applicazione che è stata fatta di tale principio, tuttavia, non è corretta.

Non è controverso, nella specie, che il decreto ingiuntivo opposto, notificato alla Prefettura di Ragusa anziché all’Avvocatura dello Stato (che ne ha il patrocinio e la domiciliazione ex lege) sia stato ricevuto da quest’ultima in data 5 maggio 2011 e che l’opposizione sia stata proposta con atto di citazione notificato il 14 giugno 2011.

Si pone quindi il problema se in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, una volta raggiunto comunque lo scopo della notificazione, il termine per proporre l’opposizione inizi a decorrere da tale momento ovvero resti quello originario (cioè a decorrere dalla notificazione alla Prefettura), salva la facoltà del giudice di merito di valutare la congruità del tempo residuo. Nella specie la Corte d’appello ha optato per questa seconda soluzione, ritenendo che comunque i residui 33 giorni dall’effettiva conoscenza del provvedimento monitorio da parte dell’Avvocatura dello Stato fossero sufficienti ad approntare una congrua difesa.

In realtà, la Corte d’appello è andata ben oltre il dictum delle Sezioni unite, che non hanno mai inteso rimettere al giudice di merito il compito di valutare discrezionalmente la congruità del termine per l’opposizione a decreto ingiuntivo. Se, da un lato, è vero che la nullità della notificazione del provvedimento monitorio non determina la proponibilità dell’opposizione sine die, dall’altro è pur vero che il termine ‘congruo’ per l’opposizione è quello fissato dal legislatore in quaranta giorni e decorre dal momento in cui l’ingiunto ha avuto comunque conoscenza del decreto da opporre.

Deve quindi essere affermato il seguente principio di diritto: ‘In caso di irregolare notificazione del decreto ingiuntivo, il termine per proporre opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 cod. proc. civ. è di quaranta giorni dalla conoscenza dell’ingiunto, comunque avuta, dell’atto da opporre. Tale termine, previsto dall’art. 641 cod. proc. civ., deve essere interamente assicurato, senza alcuna possibilità per il giudice di merito di valutare la ‘congruità’ o comunque la ‘sufficienza’ del tempo residuo intercorrente fra la conoscenza effettiva e la scadenza termine per proporre opposizione tempestiva’.

Alla luce di tale principio, l’opposizione di che trattasi risulta tempestivamente proposta, in quanto il relativo atto di citazione è stato notificato esattamente il quarantesimo giorno a decorrere dalla data in cui l’Avvocatura dello Stato ha avuto comunque conoscenza dell’atto da opporre.

Di conseguenza, l’opposizione non poteva essere dichiarata inammissibile. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Catania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Azione di divisione – esercizio – esistenza di una comunione tra aventi diritto eredità – necessità – sussiste. Azione di reintegrazione di quota legittima o riduzione – esistenza comunione – imprescindibili – esclusione

L’azione di divisione e l’azione di reintegrazione di quota legittima o di riduzione presentano una netta differenza sostanziale, perche’ l’esercizio della prima ha come condizione imprescindibile l’esistenza di una comunione tra gli aventi diritto all’eredita’, comunione che non sussiste, invece, quando il de cuius abbia esaurito il suo patrimonio a favore di alcuni di costoro con esclusione degli altri, mediante atti di donazione o con disposizioni testamentarie. Percio’, il legittimario, che sostenga di essere stato leso nei suoi diritti, deve, in tal caso, domandare anzitutto la riduzione del testamento o delle donazioni, mentre, nell’eventualita’ che l’istanza sia accolta, puo’ poi essere presa in esame la domanda di divisione, che egli abbia anche proposto; domanda che, pur non essendo incompatibile con la prima, costituisce, tuttavia, un posterius rispetto a questa, dato che, soltanto nella menzionata eventualita’, viene a stabilirsi una comunione tra il legittimario ed i beneficiari delle predette attribuzioni patrimoniali relativamente a quei beni che, oggetto di tali attribuzioni, sono in tal modo ricondotti nel patrimonio ereditario.  (Corte di Cassazione, 
sentenza 10 aprile 2017, n. 9192)