Nel caso di acquisto di immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione la partecipazione del coniuge non acquirente si pone come condizione necessaria ma non sufficiente per l’esclusione del bene dalla comunione. A tal fine occorre, non solo il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale del bene ma anche l’effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate dall’articolo 179 c.c., comma 1, lettera c), d) ed f) (Cassazione civile, Ordinanza 14 novembre 2018, n. 29342)