Nel caso in cui un creditore, nei cui confronti il debitore abbia reso una confessione stragiudiziale nel senso dell’esistenza del credito, ceda il credito ad un terzo, quest’ultimo, benche’ divenuto cessionario (pro solvendo o pro soluto che sia) del credito, non fruisce della valenza di prova legale di tale confessione stragiudiziale, non verificandosi, per espressa volonta’ del legislatore, alcuna translatio degli effetti giuridici della confessione come prova vincolante pur in presenza di una translatio di posizione sostanziale tra chi e’ stato il recettore della confessione e chi di quest’ultima intende avvalersi. (Cassazione civile, ordinanza n. 6140 del 9 marzo 2017)