Requisiti dimensionali di esonero dalla fallibilita’ di cui alla L.F., articolo 1, comma 2, lettera b – individuazione dei ricavi lordi

In tema di requisiti dimensionali di esonero dalla fallibilita’ di cui alla L.F., articolo 1, comma 2, lettera b, (nel testo risultante dalla riforma di cui al Decreto Legislativo 12 settembre 2007, n. 169), per l’individuazione dei “ricavi lordi, che vanno considerati ricavi in senso tecnico, occorre fare riferimento alle voci n. 1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e n. 5 (altri ricavi e proventi) dello schema obbligatorio di conto economico previsto dall’articolo 2425 c.c., lettera A. Non rientrano, invece, in tale nozione le voci dalla n. 2 alla n. 4 del menzionato schema e, in particolare, le variazioni delle rimanenze, le quali rappresentano dei costi comuni a piu’ esercizi, che vengono sospesi, in conformita’ del principio di competenza economica di cui all’articolo 2423 bis c.c., per essere rinviati ai successivi esercizi, in cui si conseguiranno i relativi ricavi. (Cassazione civile, ordinanza n.4526 del 5 Marzo 2015)

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