Responsabilità dei precettori

In presenza di fatto illecito causato dall’allievo a terzi, valgono le regole dell’ art. 2048 cod. civ., per cui, al fine di superare la presunzione di responsabilità che grava sull’insegnante, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l’inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale ( Cassazione civile sentenza-4-02-2014-n-2413)

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