L’annullamento di un testamento per incapacita’ naturale del testatore postula l’esistenza non gia’ di una semplice anomalia o alterazione delle facolta’ psichiche ed intellettive del de cuius, bensi’ la prova che, a cagione di una infermita’ transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell’atto di ultima volonta’, della coscienza dei propri atti ovvero della capacita’ di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacita’ assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacita’ di intendere e di volere spetta a colui che impugna il testamento dimostrare la dedotta incapacita’, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacita’ totale e permanente, nel qual caso e’ compito di chi vuole avvalersi del testamento dimostrare che esso fu redatto in un momento di lucido intervallo. (Cass. Civ Sent. 5527 del 10 marzo 2014)