Preliminare ad effetti anticipati: il promissario acquirente è detentore del bene.

Il promissario acquirente di un bene immobile che , in virtu’ di un contratto preliminare di compravendita, da un lato, anticipi in tutto o in parte il pagamento del prezzo e, dall’altro, ottenga l’immediata immissione nel godimento del bene per effetto dell’esecuzione anticipata della consegna della cosa da parte del promittente venditore, non puo’ essere qualificato come possessore in grado di acquisirne la proprieta’ a titolo di usucapione, non avendo egli l’animus possidendi che, essendo uno stato di fatto, non puo’ essere trasferito La consegna del bene e l’anticipato pagamento del prezzo non sono indici della natura definitiva della compravendita, in quanto -qualunque ne sia la giustificazione causale – e’ sempre e solo il contratto definitivo a produrre l’effetto traslativo reale. ( Cassazione civile, ordinanza 24 ottobre 2023 n. 29447)

Compravendita ed eccezione di inadempimento

Nella compravendita, se è vero che il compratore può sollevare l’eccezione di inadempimento, ai sensi dell’art. 1460 cod. civ., sia quando manchi completamente la prestazione della controparte, sia quando dall’inesatto adempimento del venditore derivi l’inidoneità della cosa venduta all’uso cui è destinata, è altrettanto vero che il rifiuto di pagamento del prezzo deve essere giustificato dall’oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardato con riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico del contratto ed all’obbligo di comportarsi secondo buona fede  (Cassazione Civile, Sentenza 22.06.2023 n. 17878). 

Compravendita e consegna di una cosa diversa da quella pattuita

Nel contratto di compravendita, qualora la cosa consegnata è completamente diversa da quella pattuita, in quanto appartenente ad un genere diverso, ricorre l’ipotesi non della mancanza delle qualità promesse, ma della consegna di “aliud pro alio”, che dà luogo a un’ordinaria azione di risoluzione ex art. 1453 cod. civ., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall’art. 1495 cod. civ. (Cassazione civile, Ordinanza 18 luglio 2022 n. 22505)

compravendita – prescrizione azione garanzia per vizi ex art 1495 c.3 – atti interruttivi – manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore nelle forme dell’art. 1219 c.1 – idoneità – sussiste

Nel contratto di compravendita, costituiscono – ai sensi dell’articolo 2943, comma 4, c.c. – idonei atti interruttivi della prescrizione dell’azione di garanzia per vizi, disciplinata dall’articolo 1495, comma 3, c.c., le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore compiute nelle forme dell’art. 1219, comma 1, c.c., con la produzione dell’effetto generale previsto dall’art. 2945, comma 1, c.c. .(Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Sentenza 11 luglio 2019, n. 18672.)

Compravendita – vizi redibitori e mancanza qualità –  aliud pro alio – differenze

 

In tema di compravendita, i vizi redibitori e la mancanza di qualita’, le cui azioni sono soggette ai termini di prescrizione e decadenza ex articolo 1495 c.c., si distinguono dall’ipotesi di consegna di aliud pro alio, che da’ luogo ad una ordinaria azione di risoluzione contrattuale svincolata dai termini predetti e che ricorre quando il bene consegnato sia completamente diverso da quello venduto, perche’ appartenente ad un genere differente da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l’acquisto, oppure presenti difetti che gli impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti, facendola degradare in una sottospecie del tutto dissimile da quella dedotta in contratto .(Suprema Corte di Cassazione, sentenza 31 maggio 2017, n. 13782)