La domanda di fallimento rappresenta un’azione a contenuto meramente processuale, rispetto alla quale l’accertamento del credito si pone come incidentale ai fini della legittimazione al ricorso. Ai fini della individuazione del soggetto legittimato ai sensi dell’art. 6 l.f.,, «creditore» è chiunque vanti un credito nei confronti dell’imprenditore, non necessariamente certo, liquido, esigibile, ma anche non ancora scaduto o condizionale, non ancora munito di titolo esecutivo, sia pure idoneo, in prospettiva, a giustificare un’azione esecutiva e che deve essere oggetto di mera delibazione incidentale del giudice fallimentare. (Corte D’Appello di L’Aquila, sentenza n. 1769/2017 pubblicata il 2/10/2017)