appalto – costruzione immobile eseguiti senza rispetto concessione edilizia – distinzione tra difformità totale e parziale- necessità – sussiste

Nel contratto di appalto avente ad oggetto la costruzione di immobili eseguiti senza rispettare la concessione edilizia, occorre distinguere le ipotesi di difformità totale e parziale. Nel primo caso, che si verifica quando l’edificio realizzato è radicalmente diverso per caratteristiche tipologiche e volumetrie, l’opera è da equiparare a quella posta in essere in assenza di concessione, con conseguente nullità del detto contratto per illiceità dell’oggetto e violazione di norme imperative; nel secondo, invece, che ricorre quando la modifica concerne parti non essenziali del progetto, tale nullità non sussiste (Cassazione civile, Ordinanza 30 aprile 2019, n. 11469)

Nullità ex art 46 D.P.R. n.380/2001 e art. 17 e 40 L.n. 47/1985 – nullità testuale – declinazione specifica art 1418 comma 3 c.c.

La nullità comminata dall’art. 46 del D.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della L. n. 47 del 1985 va ricondotta nell’ambito del comma 3 dell’art. 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità “testuale”, intesa , in stretta adesione al dato normativo, come un’unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell’immobile.
(Cassazione Sezioni Unite, sentenza nr 8230 del 22.03.2019)

testamento olografo – omessa o incompleta indicazione data- annullabilità – sussiste; apposizione data ad opera di terzi durante confezionamento- nullità- sussiste


Nel testamento olografo l’omessa o incompleta indicazione della data ne comporta l’annullabilità; l’apposizione di questa ad opera di terzi, invece, se effettuata durante il confezionamento del documento, lo rende nullo perché, in tal caso, viene meno l’autografia stessa dell’atto, senza che rilevi l’importanza dell’alterazione (Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 29 ottobre 2018, n. 27414).

Contratto locazione immobili – mancata   registrazione – nullità – sussistenza.

La mancata registrazione del contratto di locazione di immobili e’ causa di nullita’ dello stesso.
Il contatto di locazione di immobili, quando sia nullo per (la sola) omessa registrazione, puo’ comunque produrre i suoi effetti con decorrenza ex tunc, nel caso in cui la registrazione sia effettuata tardivamente.
E’ nullo il patto col quale le parti di un contratto di locazione di immobili ad uso non abitativo concordino occultamente un canone superiore a quello dichiarato; tale nullita’ vitiatur sed non vitiat, con la conseguenza che il solo patto di maggiorazione del canone risultera’ insanabilmente nullo, a prescindere dall’avvenuta registrazione ( Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 9 ottobre 2017, n. 23601)

 

testamento olografo – intervento del terzo – guida della mano del testatore – nullità – sussistenza

E’ piu’ rispondente alla “ratio” dell’articolo 602 c.c.  la soluzione che considera il testamento olografo nullo per difetto di olografia in tutte le ipotesi di intervento del terzo che guidi la mano del testatore. Questo comportamento è, in ogni caso, idoneo ad alterare la personalita’ e l’abitualita’ del gesto scrittorio, requisiti indispensabili perche’ possa parlarsi di autografia (Cassazione, ordinanza 6 marzo 2017, n. 5505).