Attività che comportano rilevante possibilità del verificarsi di un danno, per loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi usati – Sono attività pericolose ex art 2050 c.c.

Ai fini della responsabilità per attività pericolosa di cui all’art. 2050 c.c. costituiscono attività pericolose non solo quelle che tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche quelle che comportano la rilevante possibilità del verificarsi di un danno, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi usati. Tale di regola deve essere considerata, l’attività edilizia, soprattutto quando comporti rilevanti opere di trasformazione o di rivolgimento o spostamento di masse terrose e scavi profondi ed interessanti vaste aree. ( Cassazione civile , sentenza n. 10131 del 18 maggio 2015)

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