Ai fini della responsabilità per attività pericolosa di cui all’art. 2050 c.c. costituiscono attività pericolose non solo quelle che tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche quelle che comportano la rilevante possibilità del verificarsi di un danno, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi usati. Tale di regola deve essere considerata, l’attività edilizia, soprattutto quando comporti rilevanti opere di trasformazione o di rivolgimento o spostamento di masse terrose e scavi profondi ed interessanti vaste aree. ( Cassazione civile , sentenza n. 10131 del 18 maggio 2015)