Per il combinato disposto degli articoli 840 e 1117 c.c., lo spazio sottostante ai suolo su cui sorge un edificio in condominio, in mancanza di titolo che ne attribuisca la proprieta’ esclusiva ad uno dei condomini, deve considerarsi di proprieta’ comune, indipendentemente dalla sua destinazione; ne consegue che il condomino non puo’, senza il consenso degli altri, procedere ad escavazioni in profondita’ del sottosuolo per ricavarne nuovi locali od ingrandire quelli preesistenti, comportando tale attivita’ l’assoggettamento di un bene comune a vantaggio del singolo ( Cassazione civile sentenza n. 11667 del 5 Giugno 2015)