La determinazione dell’assegno divorzile va effettuata verificando, da un lato, l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente , tenendo conto che, ai sensi dell’art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, l’accertamento del diritto all’emolumento deve essere effettuato non limitandosi a prendere in esame le condizioni economiche del coniuge richiedente, essendo necessario mettere a confronto le rispettive potenzialità economiche, intese non solo come disponibilità attuali di beni ed introiti, ma anche come attitudini a procurarsene in grado ulteriore, raffrontandole con lo stile di vita mantenuto dai coniugi in costanza di matrimonio” (Cassazione civile, Ordinanza 23 Ottobre 2015, nr 21669)