La condizione di mancanza di indipendenza-autosufficienza economica e’ presupposto legale dell’attribuzione dell’assegno divorzile, risultando irrilevante l’ulteriore riferimento, presente nella sentenza impugnata, al requisito, ormai superato, della conservazione del tenore di vita matrimoniale . (Cassazione civile, ordinanza 21 dicembre 2017, n. 30738)