D.lgs. n. 122 del 2005 –  immobile da costruire per il quale sia stato richiesto permesso a costruire –  fideiussione  – mancato rilascio – nullità di protezione – dato caratterizzante – collocazione nell’alveo  del prescritto procedimento amministrativo

Il dato caratterizzante della  disciplina  del  d.lgs. n. 122 del 2005  nella parte in cui prevede che  il costruttore è obbligato, a pena di nullità del contratto, a procurare il rilascio ed a consegnare all’acquirente una fideiussione di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e deve ancora riscuotere dall’acquirente prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire per il quale sia stato richiesto il permesso a  costruire, è costituito  dalla sua collocazione nell’alveo del prescritto procedimento amministrativo di rilascio del permesso di costruire e di verifica della compatibilità di ciò che l’imprenditore sta costruendo – o si accinge a costruire – con la vigente normativa urbanistica. Ciò rappresenta l’elemento differenziale rispetto alla diversa fattispecie dell’immobile da costruire per il quale non sia stato nemmeno richiesto il relativo permesso e che pertanto non vede sorgere nel promittente acquirente quel particolare affidamento nel contesto di legalità in cui si colloca l’iniziativa imprenditoriale di costruzione dell’immobile ove almeno tale permesso sia già stato richiesto.  (Corte Costituzionale sentenza n. 32 del 19 febbraio 2018)

Conservazione del tenore di vita matrimoniale – parametro di riferimento utilizzabile’ ai fini del giudizio sull’an debeatur e di quello sul quantum debeatur – esclusione

La conservazione del tenore di vita matrimoniale, posto a sostegno della richiesta di quantificazione dell’assegno in misura superiore a quella riconosciutale, non costituisce piu’ un parametro di riferimento utilizzabile ne’ ai fini del giudizio sull’an debeatur ne’ di quello sul quantum debeatur, la cui determinazione e’ finalizzata a consentire all’ex coniuge il raggiungimento dell’indipendenza economica (Cassazione  Civile, ordinanza 7 febbraio 2018, n. 3015)

 

articolo 2051 c.c. – responsabilità  custode  – danni  cagionati da cosa custodita – criterio di imputazione  responsabilità caso fortuito  –  fatto naturale o del terzo-   imprevedibilita’ ed inevitabilita’  da un punto di vista oggettivo   – 

L’articolo 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilita’ che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicche’ incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosita’ o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.

Il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, e’ connotato da imprevedibilita’ ed inevitabilita’, da intendersi pero’ da un punto di vista oggettivo e della regolarita’ causale (o della causalita’ adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall’accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere” (Cassazione civile,  ordinanza 1 febbraio 2018, n. 2482)

 

 

irregolare notificazione decreto ingiuntivo – termine per proporre opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 – quaranta giorni da conoscenza dell’atto da opporre

In caso di irregolare notificazione del decreto ingiuntivo, il termine per proporre opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 cod. proc. civ. è di quaranta giorni dalla conoscenza dell’ingiunto, comunque avuta, dell’atto da opporre. Tale termine, previsto dall’art. 641 cod. proc. civ., deve essere interamente assicurato, senza alcuna possibilità per il giudice di merito di valutare la ‘congruità’ o comunque la ‘sufficienza’ del tempo residuo intercorrente fra la conoscenza effettiva e la scadenza termine per proporre opposizione tempestiva’ (Cassazione civile, ordinanza 2 febbraio 2018, n.2608)

assegno di divorzio – riferimento al tenore di vita pregresso – rilevanza  – esclusione –  assegno  di divorzio –  autosufficienza economica del richiedente- rilevanza – sussiste

Ai fini dell’ammissibilità dell’assegno di divorzio, non è corretto  il riferimento al tenore di vita pregresso,  che va sostituito  con quello dell’ autosufficienza economica del richiedente.

L’autosufficienza economica  va collegata a specifici parametri che vanno adeguati  alla fattispecie concreta : il possesso di redditi di qualsiasi specie, di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri imposti e del costo della vita nel luogo di residenza; le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale; la stabile disponibilità di una casa di abitazione, salvo ovviamente altri elementi che potranno rilevare nelle singole fattispecie. (Cassazione civile, sentenza  26 gennaio 2018, nr 2043)

 

mediazione – riconoscimento  diritto  alla provvigione –  nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l’attivita’ svolta dal mediatore  e la conclusione dell’affare – necessità – esclusione 

Ai fini del riconoscimento del diritto del mediatore alla provvigione, non e’ richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l’attivita’ svolta da questi  e la conclusione dell’affare, essendo sufficiente che il mediatore abbia messo in relazione le parti, cosi’ da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalita’ adeguata (Cassazione civile, ordinanza  16  gennaio 2018, n.869)

mancanza di indipendenza-autosufficienza economica  –  presupposto legale attribuzione dell’assegno divorzile – requisito della conservazione del tenore di vita matrimoniale  – irrilevanza

 

La condizione di mancanza di indipendenza-autosufficienza economica  e’ presupposto legale dell’attribuzione dell’assegno divorzile,   risultando irrilevante l’ulteriore riferimento, presente nella sentenza impugnata, al requisito, ormai superato, della conservazione del tenore di vita matrimoniale . (Cassazione civile, ordinanza  21 dicembre 2017, n. 30738)