Possono concorrere alla ripartizione dell’attivo fallimentare i titolari di diritti di credito che siano scaturiti da fatti costitutivi anteriori alla dichiarazione di fallimento (Cassazione civile, ordinanza n.16106 del 14 luglio 2014)
Studio Legale Avvocato Carmela Ruggeri – Vicenza
Vivere con giustizia è un dovere, avere giustizia è un diritto, ottenere giustizia è una professione.
Possono concorrere alla ripartizione dell’attivo fallimentare i titolari di diritti di credito che siano scaturiti da fatti costitutivi anteriori alla dichiarazione di fallimento (Cassazione civile, ordinanza n.16106 del 14 luglio 2014)