Il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale, idoneo a costituire titolo inoppugnabile per l’ammissione al passivo, soltanto a seguito della dichiarazione di esecutivita’ ai sensi dell’articolo 647 cod. proc. civ. – non essendo equiparabile, sotto questo profilo, alla sentenza non irrevocabile. Non e’ ammissibile l’accertamento incidentale, in sede di giudizio di verificazione, dell’esecutivita’ definitiva del decreto ingiuntivo sprovvisto del visto di esecutorieta’ di cui all’articolo 647 cod. proc. civ., con la conseguenza che, in mancanza, il decreto ingiuntivo, seppur non opposto, e’ inopponibile alla massa dei creditori (Cassazione civile, sentenza n. 16739 del 23 Luglio 2014)