è nulla per contrasto con il divieto di cui all’art. 458 cod. civ. la transazione con la quale uno dei futuri eredi, quando è ancora in vita il de cuius, rinunci a vantare i diritti, anche quale legittimario, sulla futura successione, ivi incluso il diritto a fare accertare la natura simulata degli atti di disposizione posti in essere dal de cuius in quanto idonei a dissimulare donazione (Cassazione civile, sentenza n. 366 del 5.01.2024)
L’obbligo della collazione sorge automaticamente con l’apertura della successione
L’obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell’apertura della successione ed i beni donati devono essere conferiti indipendentemente dalla proposizione di una domanda dei condividenti, salva l’espressa dispensa da parte del “de cuius” nei limiti in cui sia valida. Conseguentemente, una volta che la prova delle donazioni del de cuius sia emersa dall’attivita’ istruttoria, e sulla base degli elementi di prova forniti nel rispetto del regime delle preclusioni istruttorie, il giudice deve tenere conto delle stesse ai fini della collazione, anche a prescindere da una domanda della parte, attesa l’automaticita’ che connota tale istituto e la sua intrinseca inerenza allo svolgimento delle operazioni divisionali (Cassazione civile, Ordinanza, 24 febbraio 2022 n. 6145).
Azione di riduzione proposta contro un legittimario
L’azione di riduzione proposta contro un soggetto che è legittimario al pari del legittimario attore implica che il convenuto abbia ricevuto una donazione o debba beneficiare di una disposizione testamentaria per la quale venga ad ottenere, oltre la rispettiva legittima, che è anche a suo favore intangibile, qualcosa di più, che contribuisce a privare, in tutto o in parte, della legittima il legittimario attore. (Corte di Cassazione, sezione VI -2 civile, Ordinanza 21 febbraio 2020, n. 4694.
L’atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante
Nel preliminare di vendita la provenienza del bene da donazione è circostanza che non può essere taciuta dal promittente venditore.
Nel preliminare di vendita, la provenienza del bene da donazione, anche se non comporta per sé stessa un pericolo concreto e attuale di perdita del bene, tale da abilitare il promissario ad avvalersi del rimedio dell’art. 1481 c.c., è comunque circostanza influente sulla sicurezza, la stabilità e le potenzialità dell’acquisto programmato con il preliminare. Come tale essa non può essere taciuta dal promittente venditore, pena la possibilità che il promissario acquirente, ignaro della provenienza, rifiuti la stipula del contratto definitivo, avvalendosi del rimedio generale previsto dell’art. 1460 c.c., se ne ricorrono gli estremi (Cassazione civile, Sentenza 12 dicembre 2019, n. 32694)
transazione – futuri eredi- rinuncia ai diritti su futura successione – nullità – sussiste
E’ nulla per contrasto con il divieto di cui agli articoli 458 e 557 c.c., la transazione conclusa da uno dei futuri eredi, allorquando e’ ancora in vita il de cuius, con la quale si rinunci ai diritti vantati, anche quale legittimario, sulla futura successione, ivi incluso il diritto a far accertare la natura simulata degli atti di alienazione posti in essere dall’ereditando, in quanto idonei a dissimulare in realta’ una donazione (Cassazione civile Ordinanza 15 giugno 2018, n. 15919) .