Opposizione a decreto ingiuntivo – notifica titolo esecutivo e onere della prova

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, grava sul creditore opposto l’onere di dimostrare l’avvenuta notifica del titolo esecutivo della quale il debitore opponente abbia dedotto l’inesistenza, mediante la produzione della relata di notificazione, escludendosi che questo mezzo di prova possa essere surrogato da altre modalità di assolvimento dell’onere stesso, in particolare attraverso il mero deposito della copia del provvedimento monitorio munita del decreto di esecutorietà ex art. 647 cod. proc. civ., al quale va pertanto negata ogni efficacia presuntiva (Corte di Cassazione, civile, Ordinanza 3 gennaio 2023 n. 51)

Decreto ingiuntivo opposizione e domanda nuova.


Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per ingiunzione di pagamento, anche nel caso in cui l’opponente non abbia proposto una domanda o un’eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto. Ciò può avvenire quando questa domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, riguardi lo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere al convenuto opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all’attore formale e sostanziale dall’art. 183 c.p.c. .(Cassazione civile, sentenza 24.03 2022 n. 9633.)

Sull’onere del convenuto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, di prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall’attore in monitorio a fondamento della propria domanda.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere del convenuto di prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall’attore in monitorio a fondamento della propria domanda si può esplicare solo se l’attore ha, a propria volta, spiegato, nel ricorso per ingiunzione, una pretesa fondata su fatti esposti in modo chiaro ed analitico: fatti cioè che, ove non specificamente contestati, possano risultare idonei a far scattare il meccanismo della non contestazione ( Cassazione civile, Ordinanza 24 dicembre 2020 n. 29577)

Dichiarazione di fallimento sopravvenuta nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

Nel caso in cui la dichiarazione di fallimento del debitore sopravvenga nel corso del giudizio di opposizione da lui proposto contro il decreto ingiuntivo, il curatore non è tenuto a riassumere il giudizio, poiché il provvedimento monitorio, quand’anche provvisoriamente esecutivo, non è equiparabile ad una sentenza non ancora passata in giudicato, che viene emessa nel contraddittorio delle parti, ed è, come tale, totalmente privo di efficacia nei confronti del fallimento, al pari dell’ipoteca giudiziaria iscritta in forza della sua provvisoria esecutività. (Cassazione civile, Ordinanza 27 ottobre 2020, n. 23474)

L’ opposizione al decreto ingiuntivo da’ luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, volto all’accertamento dell’esistenza del diritto di credito azionato dal creditore

L’opposizione al decreto ingiuntivo da’ luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all’accertamento dell’esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso ex articoli 633 e 638 c.p.c. La sentenza che decide il giudizio deve conseguentemente accogliere la domanda del creditore istante, rigettando l’opposizione, ogni qualvolta i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, anche se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono in quello, successivo, della decisione (Cassazione civile, Ordinanza 16 luglio 2020, n. 15224).

decreto ingiuntivo avverso società persone – onere opposizione – ciascun socio – sussiste

Il decreto ingiuntivo pronunciato a carico di una società di persone, ed a favore di creditore sociale, estende i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Ciascun socio, pertanto, ha l’onere di proporre opposizione contro il suddetto titolo, con la conseguenza che l’intervenuta definitività del provvedimento monitorio anche nei suoi confronti gli preclude di far valere in sede di opposizione all’esecuzione le eccezioni di merito che avrebbe dovuto proporre in sede di opposizione. (Cassazione civile, Ordinanza 13 giugno 2019, n. 15877)

opposizione a decreto ingiuntivo – procedimento ordinario a cognizione piena – pronuncia sul merito del diritto fatto valere dal creditore – necessita’ – sussiste

L’opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio. ( Cassazione civile, 12 marzo 2019, n. 7020)

irregolare notificazione decreto ingiuntivo – termine per proporre opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 – quaranta giorni da conoscenza dell’atto da opporre

In caso di irregolare notificazione del decreto ingiuntivo, il termine per proporre opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 cod. proc. civ. è di quaranta giorni dalla conoscenza dell’ingiunto, comunque avuta, dell’atto da opporre. Tale termine, previsto dall’art. 641 cod. proc. civ., deve essere interamente assicurato, senza alcuna possibilità per il giudice di merito di valutare la ‘congruità’ o comunque la ‘sufficienza’ del tempo residuo intercorrente fra la conoscenza effettiva e la scadenza termine per proporre opposizione tempestiva’ (Cassazione civile, ordinanza 2 febbraio 2018, n.2608)