Per riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l’affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all’art. 2932 c.c., oppure per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato.
Il diritto alla provvigione va, invece, escluso quando tra le parti non sia stato concluso un “affare” in senso economico-giuridico, ma si sia soltanto costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dello stesso, come nel caso in cui sia stato stipulato un patto di opzione, idoneo a vincolare una parte soltanto, ovvero un cd. “preliminare di preliminare”, costituente un contratto ad effetti esclusivamente obbligatori non assistito dall’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. in caso di inadempimento (Cassazione civile, Ordinanza 5.Ottobre 2022 n. 28879)
Diritto del mediatore alla provvigione
Il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attivita’ intermediatrice, pur non richiedendosi che, tra l’attivita’ del mediatore e la conclusione dell’affare, sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, ed essendo, viceversa, sufficiente che, anche in presenza di un processo di formazione della volonta’ delle parti complesso ed articolato nel tempo, la “messa in relazione” delle stesse costituisca l’antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto.
Conseguentemente la prestazione del mediatore ben puo’ esaurirsi nel ritrovamento e nell’indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioe’, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalita’ adeguata (Cassazione civile Ordinanza 2 febbraio 2022 nr 3134).
Il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare è in rapporto causale con l’attività intermediatrice
Il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare, poiché è sufficiente che il mediatore – pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo – abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata. –
Diritto alla provvigione del mediatore e conclusione dell’affare
Per riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l’affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all’art. 2932 cod. civ. oppure per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato. (Cassazione,civile, Ordinanza|11 marzo 2021 n. 6815).,
L’agente immobiliare non ha diritto alla provvigione se tra le parti si è costituito solo un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell’affare.
L’agente immobiliare non ha diritto alla provvigione se tra le parti non è stato concluso un “affare” in senso economico-giuridico, ma si è solo costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell’affare, come nel caso in cui sia stato stipulato un patto di opzione, idoneo a vincolare una parte soltanto, ovvero un cd. “preliminare di preliminare”, costituente un contratto ad effetti esclusivamente obbligatori non assistito dall’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. in caso di inadempimento. (Cassazione civile ordinanza nr 7781 del 10 aprile 2020).
Il mediatore ha diritto alla provvigione quando la conclusione dell’affare è in rapporto causale con l’attività intermediatrice
Il diritto del mediatore a percepire la provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice senza che sia richiesta l’esistenza di un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare. (Cassazione civile, Ordinanza 10 febbraio 2020, n. 3055).
provvigione – diritto – conclusione affare – rapporto causale con attività intermediatrice
Il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, senza che sia richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare, essendo sufficiente che il mediatore – pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo – abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (Cassazione civile, Ordinanza, 3 settembre 2018, n.21559).
1755 c.c. – affare- diritto alla provvigione mediatore – nozione – operazione economica generatrice rapporto obbligatorio
Per affare”, da cui, a norma dell’articolo 1755 c.c., sorge il diritto alla provvigione del mediatore, deve intendersi il compimento di un’operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, di un atto, cioe’, in virtu’ del quale sia costituito un vincolo che da’ diritto di agire per l’adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno, sicche’ anche la stipulazione di un contratto preliminare e’ sufficiente a far sorgere tale diritto (Corte di Cassazione, Ordinanza 3 luglio 2018, n. 17319)
Mediatore – diritto alla provvigione – attività svolta in concreto fattore esclusivo e determinante della conclusione dell’affare – necessità – esclusione
Il diritto del mediatore alla provvigione deve essere riconosciuto anche quando l’attività da lui svolta in concreto non sia qualificabile quale fattore esclusivo e determinante della conclusione dell’affare, risultando sufficiente invece che, rispetto al negozio concluso dalle parti, l’attività di intermediazione assuma il carattere indefettibile della completezza e non venga per contro in rilievo, una volta stipulato il negozio medesimo, la contestazione dell’esistenza di originari ripensamenti di una delle parti del rapporto di mediazione, da ritenersi inidonei ad incidere sull’efficacia causale, esclusiva o concorrente dell’opera del mediatore, ovvero dell’eventuale successivo intervento di altro intermediario nel corso delle trattative (Corte d’Appello di Venezia – sentenza nr 55/2017).
Mediazione – conclusione affare – affare diverso da quello intermediato – condizioni – diversità di prezzo – sufficienza – non sussiste
La differenza di prezzo tra affare effettivamente concluso con l’ausilio di un mediatore diverso e quello trattato dal mediatore che si è interposto in precedenza non è sufficiente ad escludere l’identità dell’affare. (Corte d’Appello di Venezia – sentenza nr 55/2017)