L’agente immobiliare non ha diritto alla provvigione se tra le parti non è stato concluso un “affare” in senso economico-giuridico, ma si è solo costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell’affare, come nel caso in cui sia stato stipulato un patto di opzione, idoneo a vincolare una parte soltanto, ovvero un cd. “preliminare di preliminare”, costituente un contratto ad effetti esclusivamente obbligatori non assistito dall’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. in caso di inadempimento. (Cassazione civile ordinanza nr 7781 del 10 aprile 2020).