Fallimento – esonero dalla fallibilità – presupposti dimensionali – valutazione del capitale investito.

 

In tema di presupposti dimensionali per l’esonero dalla fallibilita’ dell’imprenditore commerciale, nella valutazione del capitale investito, ai fini del riconoscimento della qualifica di piccolo imprenditore, trovano applicazione i principi contabili, cui si richiama il legislatore nell’articolo 1, comma 2, lettera a), L.F. (nel testo modificato dal D. Lgs. n. 5/2006, ed anche successivamente in quello sostituito dal Decreto Legislativo n. 169/2007) e di cui e’ espressione l’articolo 2424 c.c., con la conseguenza che, con riferimento agli immobili, iscritti tra le poste attive dello stato patrimoniale, opera al pari che per ogni altra immobilizzazione materiale – il criterio di apprezzamento del loro costo storico al netto degli ammortamenti, quale risultante dal bilancio di esercizio, ai sensi dell’articolo 2426 c.c., nn. 1 e 2, e non il criterio del valore di mercato al momento del giudizio. (Cassazione civile, sentenza 12 gennaio 2017, n. 611)

Esecuzione mobiliare presso terzi – ordinanza assegnazione somma – titolo esecutivo nei confronti del terzo – presupposto

In tema di esecuzione mobiliare presso terzi, l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo e a favore dell’assegnatario, ma acquista tale efficacia solo dal momento in cui sia portata a conoscenza del terzo (Cassazione civile, ordinanza 16 dicembre 2016, n. 26013)

Fallimento del debitore gia’ assoggettato ad espropriazione presso terzi – pagamento eseguito dal terzo debitore dopo la dichiarazione di fallimento al creditore divenuto assegnatario prima del fallimento – inefficacia.

In caso di fallimento del debitore gia’ assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore che abbia. ottenuto l’assegnazione del credito pignorato a norma dell’articolo 553 cod. proc. civ. e’ inefficace, ai sensi dell’articolo 44 L.F., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che l’assegnazione sia stata disposta in data anteriore. L’assegnazione, infatti, non determina l’immediata estinzione del debito dell’insolvente, in quanto, avendo essa luogo “salvo esazione”, l’effetto satisfattivo per il creditore procedente e’ rimesso alla successiva riscossione del credito assegnato, con la conseguenza che e’ al pagamento eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore che deve essere ricollegata l’efficacia estintiva idonea a giustificare la sanzione dell’inefficacia. (Cassazione civile, ordinanza n.1227 del 22 gennaio 2016)

Emissione assegno in bianco o postdatato – funzione di garanzia – contrarietà a norme imperative – nullità patto di garanzia – sussiste promessa di pagamento di cui all’art 1988 c.c. – sussiste.

L’emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia – nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento – è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all’ordine pubblico ed al buon costume enunciato dall’art. 1343 cod. civ.. Pertanto, non viola il principio dell’autonomia contrattuale sancito dall’art. 1322 cod. civ. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all’art. 1988 cod. civ. (Cassazione Civile sentenza 24 maggio 2016, n. 10710)

Esecuzione mobiliare presso terzi – ordinanza assegnazione somma – titolo esecutivo nei confronti del terzo – presupposto

In tema di esecuzione mobiliare presso terzi, l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo e a favore dell’assegnatario, ma acquista tale efficacia solo dal momento in cui sia portata a conoscenza del terzo (Cassazione civile, ordinanza 16 dicembre 2016, n. 26013)

Contratto di fideiussione – concessione finanziamenti al debitore principale in difficoltà economica – omessa informativa al fideiussore dell’aumento del rischio e omessa richiesta di preventiva autorizzazione – violazione obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale – sussiste

La banca che concede finanziamenti al debitore principale, pur conoscendone le difficoltà economiche, fidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest’ultimo dell’aumento del rischio e senza chiedere la preventiva autorizzazione, viola gli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale (Cassazione civile, sentenza n.16827 del 9 agosto 2016)

Imprenditore – cessazione attività – dichiarazione fallimento – termine

Il termine di un anno, entro il quale l’imprenditore che abbia cessato la sua attività può essere dichiarato fallito, ai sensi dell’art. 10 legge fallimentare (nel testo modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007), decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese, senza possibilità per l’imprenditore medesimo di dimostrare il momento anteriore dell’effettiva cessazione dell’attività, perché solo dalla suddetta cancellazione la cessazione dell’attività viene formalmente portata a conoscenza dei terzi, salva la possibilità concessa ai creditori e al P.M. di dimostrare che l’attività è di fatto proseguita successivamente (Cassazione civile, sentenza 26 agosto 2016, n. 17360)

Procedimento prefallimentare – concordato preventivo – debitore gia’ sentito in relazione alla sua proposta con possibilita’ di svolgere le proprie difese – nuova audizione – necessità – esclusa. Pendenza domanda di concordato preventivo – impedimento temporaneo della dichiarazione di fallimento sino al verificarsi degli eventi previsti dalla Legge Fallimentare agli articoli 162, 173, 179 e 180 – sussiste.

 

L’audizione del debitore, prevista dalla L.F., articolo 162, comma 2 non e’ necessaria quando l’istanza di ammissione al concordato preventivo si inserisca nell’ambito di un procedimento prefallimentare in cui il debitore sia gia’ stato sentito in relazione alla sua proposta con possibilita’ di svolgere le proprie difese, in quanto il suddetto obbligo e’ funzionale a consentire al medesimo, in ispecie ove la proposta di concordato costituisca un autonomo procedimento, senza previe pendenze, di illustrarla e di svolgere le proprie difese.

La pendenza di una domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, ai sensi della L.F., articolo 161, comma 6 impedisce solo temporaneamente la dichiarazione di fallimento sino al verificarsi degli eventi previsti dalla L.F., articoli 162, 173, 179 e 180 , ma non rende improcedibile il procedimento prefallimentare iniziato su istanza del creditore o su richiesta del P.M., ne’ ne consente la sospensione, ben potendo lo stesso essere istruito e concludersi con un decreto di rigetto e, si aggiunge, sfociare nella dichiarazione di fallimento, senza necessita’ di reiterazione di alcun nuovo impulso da parte degli originari istanti (ove non ne sia dimostrata la rinuncia alle domande, nella specie esclusa), formalita’ del tutto incompatibile sia con il carattere unitario del procedimento, sia con l’esigenza di definizione celere delle domande, momentaneamente improcedibili al sopraggiungere di quella di concordato. (Cassazione civile, sentenza n.2320 del 5 febbraio 2016)

Fideiussione – liberazione dalla garanzia – elementi – onere della prova. Apertura di credito in conto corrente – peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore tale da metterne a repentaglio la solvibilità’- obbligo della banca di avvalersi degli strumenti di autotutela

Il fideiussore che chiede la liberazione della prestata garanzia, invocando l’applicazione dell’articolo 1956 c.c., ha l’onere di provare, ai sensi dell’articolo 2697 c.c., l’esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioe’ che successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell’intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche.

Se nell’ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente, si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell’apertura del rapporto, tali da mettere a repentaglio la solvibilita’ del debitore medesimo, la banca creditrice, la quale disponga di strumenti di autotutela che le consentano di porre termine al rapporto impedendo ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero l’esposizione debitoria, e’ tenuta ad avvalersi di quegli strumenti anche a tutela dell’interesse del fideiussore inconsapevole, alla stregua del principio cui si ispira l’articolo 1956 c.c., se non vuole perdere il beneficio della garanzia, in conformita’ ai doveri di correttezza e buona fede ed in attuazione del dovere di salvaguardia dell’altro contraente, a meno che il fideiussore manifesti la propria volonta’ di mantenere ugualmente ferma la propria obbligazione di garanzia. (Cassazione civile, ordinanza n. 2132 del 3 Febbraio 2016)