Fallimento – esonero dalla fallibilità – presupposti dimensionali – valutazione del capitale investito.

 

In tema di presupposti dimensionali per l’esonero dalla fallibilita’ dell’imprenditore commerciale, nella valutazione del capitale investito, ai fini del riconoscimento della qualifica di piccolo imprenditore, trovano applicazione i principi contabili, cui si richiama il legislatore nell’articolo 1, comma 2, lettera a), L.F. (nel testo modificato dal D. Lgs. n. 5/2006, ed anche successivamente in quello sostituito dal Decreto Legislativo n. 169/2007) e di cui e’ espressione l’articolo 2424 c.c., con la conseguenza che, con riferimento agli immobili, iscritti tra le poste attive dello stato patrimoniale, opera al pari che per ogni altra immobilizzazione materiale – il criterio di apprezzamento del loro costo storico al netto degli ammortamenti, quale risultante dal bilancio di esercizio, ai sensi dell’articolo 2426 c.c., nn. 1 e 2, e non il criterio del valore di mercato al momento del giudizio. (Cassazione civile, sentenza 12 gennaio 2017, n. 611)

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