Comodato propriamente detto e comodato precario.

E ‘corretta la distinzione tra comodato propriamente detto, regolato dagli artt. 1803 e 1809 cod. civ., e comodato c.d. precario di cui all’art. 1810 cod. civ., definito dalla legge comodato senza destinazione di durata.

La distinzione tra le due ipotesi è decisiva in merito alla facoltà di chiedere la restituzione del bene, perché nel primo caso l’obbligo di restituzione e regolato dall’art. 1809 cit.

Nel secondo. caso, invece, il comodatario è tenuto alla restituzione non appena il comodante gliene faccia richiesta e quindi ad nutum. (Cassazione civile, Ordinanza 9 gennaio 2025 n. 573.)

Unioni di fatto e doveri di natura morale e sociale dei conviventi.

Le unioni di fatto sono un diffuso fenomeno sociale tutelato   dall’art. 2 Costituzione, connotato da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell’altro. Questi doveri  possono concretizzarsi in attività di assistenza materiale e di contribuzione economica, non solo nel corso del rapporto di convivenza, ma anche nel periodo successivo alla sua cessazione che possono configurarsi, considerata la specificità del caso concreto, come adempimento di un’obbligazione naturale ai sensi dell’art. 2034 c.c.,  nel caso in cui sussistano gli ulteriori requisiti della proporzionalità, spontaneità ed adeguatezza.  Il vincolo solidaristico e affettivo che trae origine dalla pregressa unione di fatto è in linea con la valutazione corrente nella società, fondata sull’affermazione sempre più estesa di una concezione pluralistica della famiglia. (Cassazione civile, Ordinanza 2 gennaio 2025 n. 28).