Nel contratto di compravendita, l’esclusione della garanzia nel caso di facile riconoscibilità dei vizi della cosa venduta, ai sensi dell’art. 1491 cod. civ., costituisce applicazione del principio di autoresponsabilità e consegue all’inosservanza di un onere di diligenza del compratore in merito alla rilevazione dei vizi che si presentino di semplice percezione.
Il giudice davanti al quale è stata proposta l’azione fondata sulla garanzia per vizi ha il potere-dovere di accertare non solo se esistono i vizi lamentati, ma anche se questi siano facilmente riconoscibili, trattandosi di un elemento costitutivo del diritto di credito azionato, come tale rilevabile d’ufficio, e non di un’eccezione proponibile soltanto dalla parte interessata (Cassazione civile , Ordinanza n. 18499 del 7 luglio 2025)
