Compravendita,  garanzia per vizi e autoresponsabilità acquirente

Nel contratto di compravendita, l’esclusione della garanzia nel caso di facile riconoscibilità dei vizi della cosa venduta, ai sensi dell’art. 1491 cod. civ., costituisce applicazione del principio di autoresponsabilità e consegue all’inosservanza di un onere di diligenza del compratore in merito alla rilevazione dei vizi che si presentino di semplice percezione.  

Il giudice davanti al quale è stata proposta l’azione fondata sulla garanzia per vizi ha il potere-dovere di accertare non solo se esistono i vizi lamentati, ma anche se questi siano facilmente riconoscibili, trattandosi di un elemento costitutivo del diritto di credito azionato, come tale rilevabile d’ufficio, e non di un’eccezione proponibile soltanto dalla parte interessata (Cassazione civile , Ordinanza n. 18499 del 7 luglio 2025)