Promissario acquirente: richiesta di esecuzione specifica e, cumulativamente, di riduzione del prezzo per vizi della cosa

Nel contratto preliminare, il promissario acquirente non ha la sola alternativa della risoluzione del contratto o dell’accettazione senza riserve della cosa viziata o difforme, ma può esperire l’azione di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo e, cumulativamente, proporre un’“actio quanti minoris” per vizi della cosa, chiedendo l’eliminazione delle accertate difformità o la riduzione del prezzo; in  questo caso, l’offerta del prezzo, ai sensi dell’articolo 2932, comma 2, cod. civ., non è necessaria, nel caso in cui il pagamento non sia esigibile prima della conclusione del contratto definitivo.(Cassazione civile, Ordinanza 7 ottobre 2024 n. 26146).

Contratto misto di vendita ed appalto: disciplina applicabile

Nel caso di contratto misto di vendita ed appalto, per stabilire la disciplina applicabile, compresa quella della garanzia per vizi, si applica il criterio della prevalenza causale sulla base della volontà delle parti. Pertanto si ha appalto quando la prestazione dell’opera ed il lavoro costituiscono lo scopo essenziale, mentre si ha compravendita quando il risultato perseguito dalle parti è essenzialmente il trasferimento del bene, e la prestazione dell’opera è prevista al solo fine di assicurare l’utilità del bene ceduto (Cassazione civile, Ordinanza 26 settembre 2024 n. 25787).