Danno morale – voce di danno ontologicamente diversa da danno biologico – liquidazione autonoma

Il danno morale, pur costituendo un pregiudizio non patrimoniale al pari di quello biologico, non è ricompreso in quest’ultimo e va liquidato autonomamente, non solo in forza di quanto normativamente stabilito dall’art. 5, lettera e), D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37, ma in ragione della differenza ontologica fra le due voci di danno, che corrispondono a due momenti essenziali della sofferenza dell’individuo: il dolore interiore e la significativa alterazione della vita quotidiana. ( Cassazione civile, sentenza n. 16197 del 30 luglio 2015)

Danno da fermo tecnico autoveicolo – liquidazione – condizioni

Il c.d. danno da “fermo tecnico”, patito dal proprietario di un autoveicolo a causa della impossibilita’ di utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua riparazione, puo’ essere liquidato anche in assenza d’una prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato. (Cassazione civile, sentenza n.13215 del 26 Giugno 2015)

Concorrenza sleale – condanna generica al risarcimento dei danni – situazione di concorrenza potenziale – sufficienza

Ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni per concorrenza sleale non si richiede che un danno sia stato già prodotto in relazione ad una attività concorrenziale in atto, essendo invece sufficiente una situazione di concorrenza potenziale . Quest’ultima è ravvisabile sia in relazione ad una possibile estensione o espansione nel futuro dell’attività imprenditoriale concorrente (purchè nei termini di rilevante probabilità), sia nell’ipotesi di attività preparatorie all’esercizio dell’impresa, quando si pongano in essere fatti diretti a dare inizio all’attività produttiva (Cassazione civile, sentenza n. 10643 del 22 maggio 2015)

Curatore fallimentare/commercialista – risarcimento per danno ingiusto cagionato nell’espletamento della sua attività di ausiliare di giustizia – copertura assicurazione per responsabilità civile – sussiste

Qualora il curatore fallimentare, commercialista, sia responsabile, ai sensi del combinato disposto della L.F., articolo 38, comma 1, ed articolo 2043 c.c., del risarcimento di un danno ingiusto cagionato nell’espletamento della sua attivita’ di ausiliare di giustizia, l’assicuratore della responsabilita’ civile per la sua attivita’ professionale deve tenerlo indenne (salvo che il rischio sia espressamente escluso dal contratto), atteso che l’attivita’ di curatore fallimentare rientra tra le possibili attivita’ professionali specificamente previste per i commercialisti dalla legge, in quanto il professionista intellettuale non esaurisce la sua attivita’ professionale nell’ambito tratteggiato dalle disposizioni codicistiche (articoli 2227 e 2230 c.c.) relative al contratto di prestazione d’opera intellettuale, ma continua a restare un professionista privato anche quando nell’ambito di tale attivita’ espleta un incarico giudiziario (curatore fallimentare, notaio delegato allo scioglimento delle divisioni, consulente tecnico d’ufficio), in relazione al quale svolge pubblici poteri. (Cassazione civile , sentenza n. 12872 del 22 giugno 2015)

Contratto di assicurazione – condizioni generali di contratto – clausola compromissoria – meccanismo di corresponsione degli onorari degli arbitri indipendente dall’esito della controversia – vessatorietà – condizioni.

La clausola compromissoria inserita nelle condizioni generali di un contratto di assicurazione che prevede un meccanismo di corresponsione dell’onorario degli arbitri (correlato al valore della causa, ma non in misura proporzionale) indipendente dall’esito della controversia, nel senso che ciascuna parte è tenuta al pagamento del compenso dell’arbitro da essa nominato e di metà di quello dovuto al terzo, a prescindere dalla circostanza che risulti vittoriosa o soccombente, è da considerarsi vessatoria, avuto riguardo alla causa e alle finalità del suddetto contratto, quando risulti limitativa del diritto dell’assicurato ad essere sollevato dalle conseguenze pregiudizievoli del sinistro, esponendolo (soprattutto nelle controversie di modesto valore) all’esborso di rilevanti somme per gli onorali degli arbitri, non proporzionate a quelle riconosciutegli a titolo di risarcimento dei danni dedotti, e dissuadendo quindi dal ricorrere all’arbitrato, con conseguente favore per i comportamenti dilatori dell’assicuratore e pregiudizio per il diritto di difesa dell’assicurato. ( Cassazione civile, sentenza 30 giugno 2015 n. 13312)

Responsabilità da prodotto difettoso – natura presunta – dimostrazione dell’esistenza di un difetto del prodotto – necessità

La responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall’accertamento della colpevolezza del produttore, non anche dalla dimostrazione dell’esistenza di un difetto del prodotto; sicchè grava sul soggetto danneggiato la prova del collegamento causale non già tra prodotto’ e danno, bensì tra difetto e danno. Solo a seguito del raggiungimento di tale prova, viene a gravare sul produttore la dimostrazione della causa liberatoria insita nel fatto che il difetto riscontrato non esisteva quando egli ha posto il prodotto in circolazione, ovvero che all’epoca non era riconoscibile come tale a causa dello stato delle conoscenze scientifiche e tecniche in materia ( Cassazione civile, sentenza n.13225 del 26 Giugno 2015)

Attività che comportano rilevante possibilità del verificarsi di un danno, per loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi usati – Sono attività pericolose ex art 2050 c.c.

Ai fini della responsabilità per attività pericolosa di cui all’art. 2050 c.c. costituiscono attività pericolose non solo quelle che tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche quelle che comportano la rilevante possibilità del verificarsi di un danno, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi usati. Tale di regola deve essere considerata, l’attività edilizia, soprattutto quando comporti rilevanti opere di trasformazione o di rivolgimento o spostamento di masse terrose e scavi profondi ed interessanti vaste aree. ( Cassazione civile , sentenza n. 10131 del 18 maggio 2015)

Inadempimento appaltatore o prestatore d’opera – risarcimento per equivalente.

Allorché è stata proposta una domanda di risarcimento per equivalente in caso di inadempimento dell’appaltatore o del prestatore d’opera, ai sensi dell’art. 1668, I comma, ultima parte, cod. civ., il giudice del merito deve esaminarla nel merito anche se con la stessa possano prodursi i medesimi effetti di una non proposta domanda di risarcimento in forma specifica, a norma dell’art. 1668, I comma cod civ., una volta accertati i presupposti soggettivi ed oggettivi, tipici della stessa ( Cassazione civile, sentenza n. 9879 del 14 maggio 2015)

Errore – falsa rappresentazione della realtà – vizio rilevante se essenziale

L’errore consiste in una falsa rappresentazione della realta’ fenomenica, prodotta da una conoscenza distorta ovvero dall’ignoranza di situazioni, qualita’ e rapporti, relativi al contratto ed ai suoi presupposti. Al riguardo, la giurisprudenza ha ritenuto che tale vizio della volonta’ assuma rilevanza qualora sia essenziale, cioe’, incida sul processo formativo del consenso e dia origine ad una rappresentazione distorta della realta’, distorsione che induce la parte a manifestare la propria volonta’ in modo errato. ( Cassazione civile, sentenza n. 8031 del 20 aprile 2015)