Compravendita – vizi facilmente riconoscibili – garanzia – esclusione – operatività

Nel contratto di compravendita, l’articolo 1491 c.c. – in base al quale il venditore non è tenuto alla garanzia per i vizi della cosa venduta ove questi siano facilmente riconoscibili al momento della conclusione del contratto – non opera quando la consegna della merce sia successiva a tale conclusione. Qualora la consegna della merce sia successiva alla conclusione del contratto , ai fini dell’esclusione della garanzia di cui all’ultima parte dell’articolo 1491 c.c., la facile riconoscibilità dei vizi della cosa venduta deve essere verificata con riferimento non al momento della conclusione del contratto, bensì a quello in cui il compratore abbia ricevuto la merce, in questo momento soltanto potendo egli esaminare lo stato in cui essa si trova  (Cassazione civile, sentenza n. 23521 del 18 novembre 2016)

Appalto – danno – concorrenti inadempimenti appaltatore e DD.LL. – responsabilità solidale – concorso delle azioni ed omissioni di ciascuno in modo efficiente a produrre l’evento – sufficienza

In tema di contratto di appalto, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell’appaltatore e del direttore dei lavori, entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse’; la solidarietà fra coobbligati trova fondamento nel principio di cui all’articolo 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all’ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale. ( Cassazione civile, sentenza n.18512 del 21.09.2016)

Sinistri derivanti dalla circolazione stradale – apprezzamenti giudice di merito – giudizi di mero fatto sottratti a sindacato giudice legittimità – condizioni.

In tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico–giuridico. (Cassazione civile, ordinanza datata 8 aprile n.6939 del 2016)

Presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia – art 2015 c.c. – danni subiti dagli utenti di beni demaniali – possibilità di esercitare il potere di fatto sul bene demaniale da parte della P.A. – necessità.

La presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia prevista dall’art. 2051 c.c. non si applica, per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, tutte le volte in cui non sia possibile esercitare sul bene stesso la custodia intesa quale potere di fatto sulla cosa. La possibilità concreta di esercitare il potere di fatto sul demanio stradale va valutata alla luce di una serie di criteri, quali l’estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano, per cui l’oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile l’art. 2051c.c. Responsabilità per danni da cose in custodia – art 2015 c.c. – applicabilità alla P.A. per beni demaniali – sussiste. Causa concreta del danno – rilevanza – cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione – responsabilità della P.A. – esclusione. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custo­dia, di cui all’articolo 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del dan­no, rimanendo l’amministrazione liberata dalla medesima responsa­bilità ove dimostri che l’evento sia stato determinato da cause e­strinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eli­minabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualifica­re come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode. ( Cassazione civile, sentenza n. 5622, 22 marzo 2016)

Incasso assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità’ – persona diversa dal beneficiario del titolo – responsabilita’ banca – natura contrattuale. Pagamento assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore, o dal banchiere giratario per l’incasso – liberazione della banca in buona fede dall’originaria obbligazione – esclusione

La responsabilita’ della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall’articolo 43 legge assegni (Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736), l’incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilita’, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha – nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno – natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far si’ che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformita’ alle regole che ne presidiano la circolazione e l’incasso.
L’articolo 43, comma 2, legge assegni (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736), nel disporre che colui che paga a persona diversa dal prenditore, o dal banchiere giratario per l’incasso, risponde del pagamento, disciplina in modo autonomo il pagamento dell’assegno non trasferibile, con deviazione dalla regola generale che libera il debitore che esegua il pagamento in buona fede in favore del creditore apparente (articolo 1189 cod. civ.). Ne consegue che, in caso di pagamento di un assegno bancario non trasferibile in favore di chi non era legittimato, la banca non e’ liberata dall’originaria obbligazione finche’ non paghi al prenditore esattamente individuato, e cio’ a prescindere dalla sussistenza dell’elemento della colpa nell’errore sulla identificazione dello stesso prenditore, trattandosi di ipotesi di obbligazione “ex lege”

(Cassazione civile, sentenza n.1754 del 29 Gennaio 2016)

Contratti di intermediazione finanziaria – responsabilita’ contrattuale intermediario – danni subiti dall’investitore – onere della prova – riparto

In materia di contratti di intermediazione finanziaria, ove risulti accertata la responsabilita’ contrattuale per danni subiti dall’investitore, va acclarato se l’intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni del contratto di negoziazione, nonche’ a tutte le obbligazioni poste a suo carico dai predetti testi normativi, cosi’ disciplinando il riparto dell’onere della prova: l’investitore deve allegare l’inadempimento delle obbligazioni, nonche’ fornire la prova del danno e del nesso di causalita’ tra esso e l’inadempimento, anche sulla base di presunzioni; l’intermediario, a sua volta, deve provare l’avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la specifica diligenza richiesta. (Cassazione civile, sentenza n. 21711 del 26 Ottobre 2015)

Riconoscimento dei vizi della cosa venduta – necessità forma determinata – non sussiste.

Il riconoscimento dei vizi della cosa venduta da parte del venditore che rende superflua la denunzia dei vizi stessi o la comunicazione della denunzia entro i prescritti termini non e’ soggetto ad una forma determinata e puo’ esprimersi attraverso qualsiasi manifestazione, purche’ univoca e convincente, quali l’esecuzione di riparazioni o la sostituzione di parti della cosa medesima ovvero la predisposizione di un’attivita’ diretta al conseguimento od al ripristino della piena funzionalita’ dell’oggetto della vendita, senza alcuna necessita’ che ad esso si accompagni l’ammissione di una responsabilita’ o l’assunzione di obblighi (Cassazione civile, ordinanza n. 20811 del 15 Ottobre 2015)

Distinzione tra cosa viziata o priva di qualita’ promesse – criterio – diversità radicale della cosa data rispetto a quella dovuta.

Il criterio di distinzione tra cosa viziata o priva di qualita’ promesse, puo’ essere colto nella considerazione che si ha diversita’ radicale della cosa data rispetto a quella dovuta quando tale diversita’ e’ di importanza fondamentale e determinante nell’economia del contratto, sia perche’ la cosa appartiene ad un genere del tutto diverso, sia in quanto essa si presenta priva delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell’acquirente ( Cassazione civile, ordinanza 15 ottobre 2015 n. 20809)

Riconoscimento dei vizi della cosa venduta – necessità forma determinata – non sussiste.

Il riconoscimento dei vizi della cosa venduta da parte del venditore che rende superflua la denunzia dei vizi stessi o la comunicazione della denunzia entro i prescritti termini non e’ soggetto ad una forma determinata e puo’ esprimersi attraverso qualsiasi manifestazione, purche’ univoca e convincente, quali l’esecuzione di riparazioni o la sostituzione di parti della cosa medesima ovvero la predisposizione di un’attivita’ diretta al conseguimento od al ripristino della piena funzionalita’ dell’oggetto della vendita, senza alcuna necessita’ che ad esso si accompagni l’ammissione di una responsabilita’ o l’assunzione di obblighi ( Cassazione civile, ordinanza n. 20811 del 15 Ottobre 2015)

Inadempimento contrattuale di societa’ di capitali – responsabilita’ risarcitoria degli amministratori – prova della condotta dolosa o colposa degli amministratori, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito dal terzo contraente – necessità.Bilancio contenente indicazioni inveritiere – amministratore che ha concorso alla formazione del bilancio falso – risarcimento danno onere della prova.

Nel caso di inadempimento contrattuale di una societa’ di capitali, la responsabilita’ risarcitoria degli amministratori nei confronti dell’altro contraente non deriva automaticamente da tale loro qualita’, ma implica, secondo la previsione dell’articolo 2395 c.c., la prova di una condotta dolosa o colposa degli amministratori medesimi, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito dal terzo contraente.

In ipotesi di bilancio contenente indicazioni inveritiere, che si assumano avere causato l’affidamento del terzo circa la solidita’ economico-finanziaria della societa’ e la decisione del medesimo di contrattare con essa, il terzo che agisca per il risarcimento del danno avverso l’amministratore che abbia concorso alla formazione del bilancio asseritamente falso e’ onerato di provare non soltanto tale falsita’, ma anche, mediante qualsiasi mezzo di prova, il nesso causale tra il dato falso e la propria determinazione di concludere il contratto, da cui sia derivato un danno in ragione dell’inadempimento della societa’. (Cassazione civile, sentenza n. 17794, 8 settembre 2015)