Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, grava sul creditore opposto l’onere di dimostrare l’avvenuta notifica del titolo esecutivo della quale il debitore opponente abbia dedotto l’inesistenza, mediante la produzione della relata di notificazione, escludendosi che questo mezzo di prova possa essere surrogato da altre modalità di assolvimento dell’onere stesso, in particolare attraverso il mero deposito della copia del provvedimento monitorio munita del decreto di esecutorietà ex art. 647 cod. proc. civ., al quale va pertanto negata ogni efficacia presuntiva (Corte di Cassazione, civile, Ordinanza 3 gennaio 2023 n. 51)