Separazione e diritto all’assegno di mantenimento nel caso di continuativa convivenza con un nuovo partner

Nella separazione personale dei coniugi, l diritto all’assegno di mantenimento viene meno ove, durante la separazione, il coniuge avente diritto instauri un rapporto di fatto con un nuovo partner che si traduca in una stabile e continuativa convivenza, oppure in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita caratterizzato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, con onere della prova a carico del coniuge tenuto a corrispondere l’assegno. La stabilità e la continuità della convivenza può essere presunta, salvo prova contraria, se le risorse economiche sono state messe in comune, mentre, nel caso faccia difetto la coabitazione, la prova relativa all’assistenza morale e materiale tra i partner dovrà essere rigorosa. (Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 14358 del 29 maggio 2025).